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REGIO DECRETO 24 dicembre 1865, n. 2707

Che determina una Tassa unica telegrafica per le corrispondenze con Stati e Società non aderenti alla Convenzione colla Francia. (065U2707)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-1-1866 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Convenzione telegrafica fatta in Parigi il 15 aprile 1865 e ratificata il 17 maggio successivo;
Visto il principio in essa adottato di una Tassa telegrafica unica per ciascuno Stato;
Allo scopo di generalizzare tale semplificazione delle Tariffe telegrafiche;

Sulla

proposizione del Nostro Ministro di Stato pei Lavori pubblici d'accordo con quello delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

Cominciando dal primo gennaio 1866 alle Tasse telegrafiche terminali portate dall'attuale Tariffa pegli Uffici italiani, per le corrispondenze con Stati e Società non aderenti alla Convenzione di Parigi, sarà sostituita la Tassa unica di lire cinque da qualsiasi dè nostri confini a qualsiasi Ufficio italiano.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 24 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti addì 11 gennaio 1866
Reg.° 33 Atti del Governo a c. 46. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli: CORTESE.

S. JACINI.