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REGIO DECRETO 24 dicembre 1865, n. 2707

Che determina una Tassa unica telegrafica per le corrispondenze con Stati e Società non aderenti alla Convenzione colla Francia. (065U2707)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/1866 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-1-1866
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la Convenzione telegrafica fatta in Parigi il 15 aprile  1865
e ratificata il 17 maggio successivo; 
 
  Visto il principio in essa adottato di una Tassa telegrafica  unica
per ciascuno Stato; 
 
  Allo scopo di  generalizzare  tale  semplificazione  delle  Tariffe
telegrafiche; 
 
  Sulla proposizione del Nostro Ministro di Stato pei Lavori pubblici
d'accordo con quello delle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Cominciando  dal  primo  gennaio  1866  alle   Tasse   telegrafiche
terminali portate dall'attuale Tariffa pegli Uffici italiani, per  le
corrispondenze con Stati e Societa' non aderenti alla Convenzione  di
Parigi, sara' sostituita la Tassa unica di lire cinque  da  qualsiasi
de' nostri confini a qualsiasi Ufficio italiano. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Firenze addi' 24 dicembre 1865. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 11 gennaio 1866 
  Reg.° 33 Atti del Governo a c. 46. Ayres. 
  Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli: CORTESE. 
 
                                                           S. JACINI.