stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 11 dicembre 1864, n. 2068

Con cui è autorizzata l'iscrizione sul Gran Libro del Debito pubblico di una rendita consolidata a favore della Cassa Ecclesiastica, in acconto del correspettivo dei beni passati al Demanio dello Stato. (064U2068)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  15-1-1865 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto gli articoli 1, 2 e 3 della legge 21 agosto 1862, n° 791, pel passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili spettanti alla Cassa Ecclesiastica;
Ritenuto che la rendita netta dei beni dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dell'antico Regno Sardo, non che delle Marche e dell'Umbria, e delle Provincie Napoletane, passati al Demanio dello Stato, ammonta alla somma di lire quattro milioni cento quarantasei mila ottocento ventitre, centesimi cinquanta, come risulta dai relativi Elenchi sottoscritti dal Nostro Ministro delle Finanze, e dal Nostro Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;
Ritenuto che in corrispettivo di tale passaggio coi precedenti Nostri Decreti in data 28 agosto, 9 e 30 ottobre del corrente anno non sarebbe stata inscritta che una complessiva rendita di sole lire tre milioni e quattrocento mila;
Volendo provvedere alle istanze della Cassa Ecclesiastica per un maggiore abbuonconto, e riservando la determinazione della somma definitiva dopo che la Commissione di sorveglianza della Cassa Ecclesiastica avrà espresso il suo parere, conforme è stabilito all'art. 17 del regolamento approvato col Nostro Decreto delli 25 settembre 1862;
Sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



Il Ministro delle Finanze è autorizzato a far inscrivere sul Gran Libro del Debito pubblico dello Stato una rendita, consolidato 5 p. %, intestata a favore della Cassa Ecclesiastica dello Stato per lire cinquecento mila attribuibile per le antiche Provincie dello Stato, delle Marche e dell'Umbria in lire duecento mila e per le Provincie Napoletane in lire trecento mila in acconto del corrispettivo dei beni già passati al Demanio dello Stato.