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REGIO DECRETO 11 dicembre 1864, n. 2068

Con cui è autorizzata l'iscrizione sul Gran Libro del Debito pubblico di una rendita consolidata a favore della Cassa Ecclesiastica, in acconto del correspettivo dei beni passati al Demanio dello Stato. (064U2068)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-1-1865
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto gli articoli 1, 2 e 3 della legge 21 agosto 1862, n° 791, pel
passaggio al Demanio dello Stato dei  beni  immobili  spettanti  alla
Cassa Ecclesiastica; 
 
  Ritenuto che la rendita netta dei beni  dell'Amministrazione  della
Cassa Ecclesiastica dell'antico Regno Sardo, non che delle  Marche  e
dell'Umbria, e delle Provincie Napoletane, passati al  Demanio  dello
Stato, ammonta alla somma di lire quattro milioni  cento  quarantasei
mila  ottocento  ventitre,  centesimi  cinquanta,  come  risulta  dai
relativi Elenchi sottoscritti dal Nostro Ministro  delle  Finanze,  e
dal Nostro Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Ritenuto che in corrispettivo  di  tale  passaggio  coi  precedenti
Nostri Decreti in data 28 agosto, 9 e 30 ottobre  del  corrente  anno
non sarebbe stata inscritta che una complessiva rendita di sole  lire
tre milioni e quattrocento mila; 
 
  Volendo provvedere alle istanze della Cassa  Ecclesiastica  per  un
maggiore abbuonconto, e  riservando  la  determinazione  della  somma
definitiva dopo  che  la  Commissione  di  sorveglianza  della  Cassa
Ecclesiastica avra' espresso il suo  parere,  conforme  e'  stabilito
all'art. 17 del regolamento approvato col  Nostro  Decreto  delli  25
settembre 1862; 
 
  Sulla proposizione  dei  Ministri  delle  Finanze  e  di  Grazia  e
Giustizia e dei Culti; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Ministro delle Finanze e' autorizzato a far inscrivere sul  Gran
Libro del Debito pubblico dello Stato una rendita, consolidato  5  p.
%, intestata a favore della Cassa Ecclesiastica dello Stato per  lire
cinquecento mila attribuibile per le antiche Provincie  dello  Stato,
delle Marche e dell'Umbria in lire duecento mila e per  le  Provincie
Napoletane in lire trecento mila in  acconto  del  corrispettivo  dei
beni gia' passati al Demanio dello Stato.