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REGIO DECRETO 31 dicembre 1862, n. 1095

Col quale è prorogata a tutto l'anno 1863 la facoltà delegata ai Prefetti delle Provincie Meridionali di approvare le deliberazioni dei Consigli comunali relative ai dazi, privative ed imposte. (062U1095)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  7-2-1863 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Vista la legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859;
Vista la necessità in cui trovansi molti Comuni delle Provincie di Napoli e di Sicilia di mettere in vigore nel mese di gennaio 1863 i regolamenti daziari su cui si basa molta parte dei loro redditi e l'assestamento dei propri bilanci;

Sentito

il parere del Consiglio di Stato; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

È prorogata a tutto l'anno 1863 la facoltà delegata ai Prefetti delle Provincie Meridionali coi Nostri Decreti delli 3 dicembre 1861 e 23 marzo 1862 di approvare, previo il parere del Consiglio di Prefettura, e sotto l'osservanza delle vigenti prescrizioni, le deliberazioni dei Consigli comunali concernenti i dazi, le privative e le imposte da stabilirsi per far fronte alle spese necessarie da stanziarsi nei bilanci dell'anno 1863.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 31 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 12 gennaio 1863

Reg.° 21 Atti del Governo a c. 317. Wehrlin.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.

M. Minghetti.