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REGIO DECRETO 28 dicembre 1862, n. 1082

Concernente la graduazione e parificazione del soldo degli Uscieri, Commessi od Inservienti addetti alle Prefetture, Sotto Prefetture del Regno, ed agli Archivi Governativi Centrali e Provinciali dipendenti dal Ministero dell'Interno. (062U1082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  5-2-1863 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla

proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le disposizioni sancite dal Nostro Decreto del 23 dicembre 1859, n.° 3804, per il trattamento degli Uscieri, Commessi od Inservienti addetti ai già Uffici di Governo e delle Intendenze, sono estese ed applicate ai funzionari della stessa categoria in servizio nelle Prefetture e Sotto Prefetture del Regno, e negli Archivi Governativi Centrali e Provinciali dipendenti dal Ministero dell'Interno, colle modificazioni e colla graduazione determinata dall'unita Tabella.