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REGIO DECRETO 28 dicembre 1862, n. 1082

Concernente la graduazione e parificazione del soldo degli Uscieri, Commessi od Inservienti addetti alle Prefetture, Sotto Prefetture del Regno, ed agli Archivi Governativi Centrali e Provinciali dipendenti dal Ministero dell'Interno. (062U1082)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 5-2-1863
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per  gli
Affari dell'Interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni sancite dal Nostro Decreto del  23  dicembre  1859,
n.° 3804, per il trattamento degli Uscieri, Commessi  od  Inservienti
addetti ai gia' Uffici di Governo e delle Intendenze, sono estese  ed
applicate ai funzionari della  stessa  categoria  in  servizio  nelle
Prefetture e Sotto Prefetture del Regno, e negli Archivi  Governativi
Centrali e Provinciali dipendenti dal Ministero  dell'Interno,  colle
modificazioni e colla graduazione determinata dall'unita Tabella.