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REGIO DECRETO 24 dicembre 1862, n. 1073

L'istituzione di Depositi provvisori di allievi Carabinieri a piedi presso varie Legioni del Corpo dei Carabinieri Reali. (062U1073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  30-1-1863 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro Decreto in data 24 gennaio 1861 relativo alla organizzazione del Corpo dei Carabinieri Reali;
Visto l'altro Nostro Decreto dè 18 giugno 1862, col quale veniva aumentata la forza del Corpo stesso;
Considerata la necessità di facilitare i mezzi al detto Corpo di raggiungere l'effettivo per esso stabilito;

Sulla

proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



Presso il Comando di ciascuna delle 2.ª, 3ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª e 13.ª Legione del Corpo dei Carabinieri Reali, e sotto la dipendenza dei Comandanti le Legioni medesime, sarà creato un Deposito provvisorio di allievi Carabinieri a piedi il cui numero potrà elevarsi fino a 100.