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REGIO DECRETO 24 dicembre 1862, n. 1073

L'istituzione di Depositi provvisori di allievi Carabinieri a piedi presso varie Legioni del Corpo dei Carabinieri Reali. (062U1073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 30-1-1863
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro Decreto in  data  24  gennaio  1861  relativo  alla
organizzazione del Corpo dei Carabinieri Reali; 
 
  Visto l'altro Nostro Decreto de' 18 giugno 1862, col  quale  veniva
aumentata la forza del Corpo stesso; 
 
  Considerata la necessita' di facilitare i mezzi al detto  Corpo  di
raggiungere l'effettivo per esso stabilito; 
 
  Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per  gli
Affari della Guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Presso il Comando di ciascuna delle 2.ª, 3ª, 4.ª,  5.ª,  6.ª,  7.ª,
8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª e 13.ª Legione del Corpo  dei  Carabinieri
Reali, e sotto la dipendenza  dei  Comandanti  le  Legioni  medesime,
sara' creato un Deposito provvisorio di allievi Carabinieri  a  piedi
il cui numero potra' elevarsi fino a 100.