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REGIO DECRETO 14 dicembre 1862, n. 1060

Contenente disposizioni relative al servizio ed alla contabilità dei Cassieri presso l'Amministrazione del Debito Pubblico. (062U1060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  25-1-1863 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Regio Decreto del 28 luglio 1861, n.° 158;
Visto il Regolamento disciplinare per l'Amministrazione del Debito Pubblico, approvato col Regio Decreto del 3 novembre 1861, n.° 313;

Viste

le Istruzioni Ministeriali in data del 14 marzo 1862; Sulla proposta del Ministro delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



I pagamenti fatti direttamente dal Cassiere centrale del Debito Pubblico continueranno a trascriversi giorno per giorno nei giornali d'uscita, distintamente per Direzione, per categoria di debito, per iscrizione di rendita, o per articolo di pagamento e per servizio.

Le rendite al portatore che saranno di egual somma, di una stessa categoria di debito, iscritte sui registri di una stessa Direzione, e distinte per numero d'iscrizione consecutivo, potranno formar oggetto di un solo articolo di registrazione colla indicazione del primo e dell'ultimo numero connessamente, e della somma totale.