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REGIO DECRETO 14 dicembre 1862, n. 1060

Contenente disposizioni relative al servizio ed alla contabilità dei Cassieri presso l'Amministrazione del Debito Pubblico. (062U1060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 25-1-1863
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Regio Decreto del 28 luglio 1861, n.° 158; 
 
  Visto il Regolamento disciplinare per l'Amministrazione del  Debito
Pubblico, approvato col Regio Decreto del 3 novembre 1861, n.° 313; 
 
  Viste le Istruzioni Ministeriali in data del 14 marzo 1862; 
 
  Sulla proposta del Ministro  delle  Finanze,  abbiamo  decretato  e
decretiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I pagamenti fatti direttamente dal  Cassiere  centrale  del  Debito
Pubblico continueranno a trascriversi giorno per giorno nei  giornali
d'uscita, distintamente per Direzione, per categoria di  debito,  per
iscrizione di rendita, o per articolo di pagamento e per servizio. 
 
  Le rendite al portatore che saranno di egual somma, di  una  stessa
categoria di debito, iscritte sui registri di una stessa Direzione, e
distinte per numero d'iscrizione consecutivo, potranno formar oggetto
di un solo articolo di registrazione colla indicazione  del  primo  e
dell'ultimo numero connessamente, e della somma totale.