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REGIO DECRETO 23 novembre 1862, n. 1033

Con cui sono approvati gli specchi, le paghe ed i vantaggi del personale addetto alla Scuola Militare di Cavalleria. (062U1033)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  17-1-1863 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il regolamento stato approvato con Nostro Decreto del 6 aprile ultimo scorso, con cui fu determinato l'ordinamento degli studi nella Scuola Militare di Cavalleria;

Sulla

proposizione del Ministro della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



La Scuola Militare di Cavalleria destinata a rifornire di Uffiziali l'Arma di Cavalleria, a norma del Regolamento stato approvato con Nostro Decreto del 6 aprile ultimo scorso, è costituita in Istituto separato e distinto dalla Scuola normale di Cavalleria riordinata con altro Nostro Decreto in data d'oggi.

L'una e l'altra Scuola però sono poste sotto gli ordini di uno stesso Comandante Generale.