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REGIO DECRETO 23 novembre 1862, n. 1033

Con cui sono approvati gli specchi, le paghe ed i vantaggi del personale addetto alla Scuola Militare di Cavalleria. (062U1033)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 17-1-1863
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il regolamento stato  approvato  con  Nostro  Decreto  del  6
aprile ultimo scorso, con  cui  fu  determinato  l'ordinamento  degli
studi nella Scuola Militare di Cavalleria; 
 
  Sulla proposizione del Ministro della Guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Scuola Militare di Cavalleria destinata a rifornire di Uffiziali
l'Arma di Cavalleria, a norma del  Regolamento  stato  approvato  con
Nostro Decreto del 6 aprile ultimo scorso, e' costituita in  Istituto
separato e distinto dalla Scuola normale di Cavalleria riordinata con
altro Nostro Decreto in data d'oggi. 
 
  L'una e l'altra Scuola pero' sono poste sotto  gli  ordini  di  uno
stesso Comandante Generale.