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REGIO DECRETO 23 novembre 1862, n. 1011

Contenente disposizioni per l'esecuzione delle leggi 20 febbraio e 21 aprile 1862, colle quali sono soppressi alcuni Comuni nella Lombardia. (062U1011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  27-12-1862 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;
Viste le leggi dei 20 febbraio e 21 aprile ultimi scorsi, colle quali fu prescritta la soppressione dei Comuni di Arcagnano, Zunico, San Savino, Gere del Pesce e Straconcolo, e vennero i due primi aggregati al Comune di Carpiano, Provincia di Milano, il terzo a quello di Due Miglia, in Provincia di Cremona, ed i due ultimi al Comune di Stagno Pagliaro nella Provincia stessa;

Avuto

il parere del Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le sovra accennate leggi avranno effetto col 1.° gennaio