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REGIO DECRETO 23 novembre 1862, n. 1011

Contenente disposizioni per l'esecuzione delle leggi 20 febbraio e 21 aprile 1862, colle quali sono soppressi alcuni Comuni nella Lombardia. (062U1011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 27-12-1862
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno; 
 
  Viste le leggi dei 20 febbraio e 21  aprile  ultimi  scorsi,  colle
quali fu prescritta la soppressione dei Comuni di Arcagnano,  Zunico,
San Savino, Gere del Pesce e  Straconcolo,  e  vennero  i  due  primi
aggregati al Comune di Carpiano, Provincia  di  Milano,  il  terzo  a
quello di Due Miglia, in Provincia di Cremona, ed  i  due  ultimi  al
Comune di Stagno Pagliaro nella Provincia stessa; 
 
  Avuto il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le sovra accennate leggi avranno effetto col 1.° gennaio 1863.