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REGIO DECRETO 22 dicembre 1861, n. 397

Col quale gli Impiegati ed Agenti delle Dogane soppresse col Decreto Reale 6 novembre 1861 sono autorizzati a percevere il loro stipendio sino a tanto che abbiano ricevuta un'altra stabile destinazione. (061U0397)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  24-1-1862 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro Decreto 6 novembre 1861 portante soppressione, a partire dal 1.° gennaio 1862, delle Dogane indicate nella tabella B al medesimo unita;

Sulla

proposta del Ministro delle Finanze; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

Gli Impiegati ed Agenti componenti il personale degli Uffizi di Dogana soppressi col 1.° gennaio 1862 e indicati nella tabella B annessa al Regio Decreto 6 novembre 1861, continueranno a godere lo stipendio di cui sono ora provvisti fino a tanto che abbiano ricevuta un'altra stabile destinazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 22 dicembre 1861.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 23 dicembre 1861

Reg.° 18 Atti del Governo a c. 223. Wehrlin.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Miglietti.

Pietro Bastogi.