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REGIO DECRETO 22 dicembre 1861, n. 397

Col quale gli Impiegati ed Agenti delle Dogane soppresse col Decreto Reale 6 novembre 1861 sono autorizzati a percevere il loro stipendio sino a tanto che abbiano ricevuta un'altra stabile destinazione. (061U0397)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 24-1-1862
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro Decreto 6 novembre 1861 portante  soppressione,  a
partire dal 1.° gennaio 1862, delle Dogane indicate nella  tabella  B
al medesimo unita; 
 
  Sulla proposta del Ministro delle Finanze; 
 
  Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Gli Impiegati ed Agenti componenti il  personale  degli  Uffizi  di
Dogana soppressi col 1.° gennaio 1862  e  indicati  nella  tabella  B
annessa al Regio Decreto 6 novembre 1861, continueranno a  godere  lo
stipendio di cui sono ora provvisti fino a tanto che abbiano ricevuta
un'altra stabile destinazione. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Torino addi' 22 dicembre 1861. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 23 dicembre 1861 
 
    Reg.° 18 Atti del Governo a c. 223. Wehrlin. 
 
  Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Miglietti. 
 
                                                      Pietro Bastogi.