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REGIO DECRETO 12 dicembre 1861, n. 370

Che determina le ritenenze a farsi dalle Zecche dello Stato per la fabbricazione delle monete, e per raffinazione e partizione dei metalli. (061U0370)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  4-1-1862 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Regio Decreto del 20 ottobre 1861;
Veduti gli articoli 5 e 9 del Decreto del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio del 21 ottobre scorso;
Veduto l'art. 42 del capitolato per l'appalto della fabbricazione delle monete autorizzato col Regio Decreto sopracitato;

Sulla

proposizione del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

È approvata la tariffa annessa al presente Decreto, vista d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, nella quale sono stabilite le ritenenze a farsi dalle Zecche dello Stato pel corrispettivo delle spese per la fabbricazione delle monete di oro e di argento, per l'affinazione e partizione dei metalli, ed è determinato il prezzo dell'oro e dell'argento da pagarsi ai portatori di paste o materie preziose.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 12 dicembre 1861.

VITTORIO EMANUELE

Cordova.