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REGIO DECRETO 12 dicembre 1861, n. 370

Che determina le ritenenze a farsi dalle Zecche dello Stato per la fabbricazione delle monete, e per raffinazione e partizione dei metalli. (061U0370)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 4-1-1862
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Regio Decreto del 20 ottobre 1861; 
 
  Veduti gli articoli 5 e 9 del Decreto del Ministro di  Agricoltura,
Industria e Commercio del 21 ottobre scorso; 
 
  Veduto l'art. 42 del capitolato per l'appalto  della  fabbricazione
delle monete autorizzato col Regio Decreto sopracitato; 
 
  Sulla  proposizione  del  Ministro   d'Agricoltura,   Industria   e
Commercio; 
 
  Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvata la tariffa annessa al presente Decreto, vista d'ordine
Nostro dal Ministro di  Agricoltura,  Industria  e  Commercio,  nella
quale sono stabilite le ritenenze a farsi dalle  Zecche  dello  Stato
pel corrispettivo delle spese per la fabbricazione  delle  monete  di
oro e di argento, per l'affinazione e partizione dei metalli,  ed  e'
determinato il prezzo dell'oro e dell'argento da pagarsi ai portatori
di paste o materie preziose. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Torino addi' 12 dicembre 1861. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                             Cordova.