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DECRETO-LEGGE 22 luglio 1996, n. 384

Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-7-1996.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/1996)
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Testo in vigore dal: 22-7-1996
al: 20-9-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  il risanamento ambientale dell'area industriale di
Bagnoli;
  Considerato  che  con  la  cessazione  dell'attivita'  gia'  svolta
dall'ETERNIT,  in attuazione delle decisioni CECA 89/218 e 94/259, il
predetto  intervento  riveste  carattere  di  priorita' per l'elevato
rischio ambientale e la grave crisi produttiva ed occupazionale della
citata  area,  come  rilevato nei protocolli di intesa del 5 novembre
1993  e  9  marzo  1994  sottoscritti  dai  Ministri interessati, dal
presidente della regione Campania, dal comune di Napoli e dall'IRI;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro dell'ambiente;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), direttamente
o per il tramite di societa' partecipate e quando occorra di societa'
specializzate,   provvede   al   risanamento  ambientale  dei  sedimi
industriali  interessati  di  societa'  del  gruppo,  sulla  base del
progetto   del   "Piano  di  recupero  ambientale  -  Progetto  delle
operazioni  tecniche  di bonifica dei siti industriali dismessi nella
zona  ad  elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed
occupazionale   di   Bagnoli"  di  cui  alle  delibere  del  Comitato
interministeriale  per la programmazione economica del 13 aprile 1994
e  del  20 dicembre 1994, pubblicate, rispettivamente, nelle Gazzette
Ufficiali  n.  184 dell'8 agosto 1994 e n. 46 del 24 febbraio 1995, e
sulla base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del
Ministro  dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, predisposto secondo
le  prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministero
dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 272 del 21 novembre 1995.
  2.  Per  la  realizzazione  delle  attivita' di cui al comma 1, che
saranno  gestite  secondo  le  modalita' definite dal progetto di cui
alla   citata   delibera   del   Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  del  20 dicembre 1994, viene utilizzato in
via  prioritaria il personale dell'ILVA e delle societa' collegate di
cui  alle  intese  con  le  parti sociali sottoscritte in data 9 e 12
marzo  1994, nonche' il personale addetto prima del 14 giugno 1988 ad
attivita'  di  servizio  e  manutenzione,  identificato  da  apposita
documentazione contrattuale, nello stabilimento dell'ILVA di Bagnoli.
Entrambe  le  categorie  di  personale verranno utilizzate attraverso
l'assorbimento  da parte dell'IRI o delle societa' partecipate di cui
al comma 1, ovvero di societa' partecipate di nuova costituzione.
  3.  In  attuazione dell'accordo di programma in ordine alle risorse
finanziarie  da  destinare  agli  interventi  ed  alle  modalita'  di
erogazione,  sottoscritta  in data 30 marzo 1996, tra il Ministro del
bilancio e della programmazione
  economica,  il  Ministro  dell'ambiente, il Ministro del tesoro, la
regione  Campania,  la  provincia  di  Napoli,  il comune di Napoli e
l'IRI, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del
comma  1,  e'  autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento,
all'IRI dei seguenti importi:
    a)  lire 171.540 milioni a carico dei fondi di cui all'articolo 4
della  legge  18  aprile  1984,  n.  80, gia' trasferiti alla regione
Campania;
    b)  lire  85.000 milioni a carico dello stanziamento iscritto sul
capitolo  7099 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1995;
    c)  lire  5.000  milioni  mediante  riduzione  dello stanziamento
iscritto  sul  capitolo  7705 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente   per  l'anno  1996,  intendendosi  corrispondentemente
ridotta  l'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 6 della legge
28 agosto 1989, n. 305.
  4.  Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione  economica,  di concerto con il Ministro del tesoro ed
il Ministro dell'ambiente, e' costituito un Comitato di coordinamento
e  di  alta  vigilanza delle attivita' di cui al comma 1, composto da
sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro
del  bilancio  e  della  programmazione  economica  con  funzioni  di
presidente,  uno  dal  Ministro  dell'ambiente,  uno dal Ministro del
tesoro,  uno  dal  Ministro  della  sanita', uno dal presidente della
regione  Campania,  uno dal presidente della provincia di Napoli, uno
dal  sindaco  di  Napoli.  Il  Comitato  rispondera'  del suo operato
direttamente   al   Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica.   Compete  al  Comitato  la  nomina  di  una  commissione,
costituita  da  cinque  esperti,  per il controllo ed il monitoraggio
delle   attivita'  di  cui  al  comma  1  e  dei  relativi  stati  di
avanzamento. Al fine di consentire la pubblicita' delle operazioni di
bonifica,   la  commissione  per  il  controllo  ed  il  monitoraggio
realizzera' e diffondera', periodicamente, dati informativi di facile
comprensione  tali da permettere alle richieste che possono pervenire
dalle  associazioni ambientaliste, con finalita' sociali o locali, di
esprimersi  ed essere accolte. Il Comitato di coordinamento e di alta
vigilanza   svolge,   ove  occorra  opportunamente  integrato,  anche
funzioni  di  conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni  di  cui  al  capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241,
deliberando  con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni
interessate agli specifici argomenti da trattare. Gli oneri derivanti
dall'attuazione  del  presente  comma  fanno  carico alle complessive
risorse destinate all'attuazione del progetto di cui al comma 1.
  5.  In  caso  di  acquisizione  delle  aree  oggetto di risanamento
ambientale  di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato
o  di  enti  territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il
valore  dell'area  agli  effetti  dell'indennizzo  o del prezzo della
cessione  volontaria e' decurtato dell'incremento di valore dell'area
conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate.
  6.  Nel  caso  di  cessione totale o parziale delle aree oggetto di
risanamento  ambientale di cui al comma 1, il comune di Napoli, anche
eventualmente    in    concorso   con   gli   altri   enti   pubblici
territorialmente  competenti  e  in subordine con altri enti pubblici
della  regione,  ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse.
Per  tali  finalita'  l'IRI  e/o le societa' del gruppo, con le altre
societa'  operanti  nel  territorio  oggetto  della bonifica, qualora
intendano alienare a terzi le aree interessate, debbono notificare al
comune  di Napoli e agli altri enti pubblici territoriali la proposta
di alienazione indicando il prezzo di vendita.
  7. Il comune di Napoli e gli altri enti pubblici nelle forme di cui
al comma 6, entro sei mesi dall'avvenuta notifica, possono esercitare
il  diritto  di  prelazione  mediante  offerta di una somma pari alla
differenza  tra  il prezzo complessivo richiesto per la vendita ed il
plusvalore  acquisito  dalle  aree  a  seguito  degli  interventi  di
risanamento   ambientale   di   cui   al   presente   decreto.  Nella
determinazione  del  plusvalore  si  dovra'  tener conto non solo dei
miglioramenti    conseguenti    alla    bonifica   ma   anche   della
utilizzabilita'   dell'area   al   fini   dell'edificazione,  nonche'
dell'aumento  di  valore  derivante  dalla realizzazione nella stessa
zona di opere di urbanizzazione e di qualunque altra opera o impianto
pubblico.
  8. In mancanza della notificazione, il comune di Napoli e gli altri
enti  pubblici  nelle  forme  di  cui  al  comma  6  hanno diritto di
riscattare  le  aree cedute dagli acquirenti e loro aventi causa alle
condizioni di cui al commi 6 e 7.
  9.  In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte
del  comune  di  Napoli, anche in concorso con altro ente pubblico dl
cui  al  comma  6,  si  deduce  a  favore dello Stato il valore delle
migliorie   apportate  alle  aree  interessate  dagli  interventi  di
bonifica ambientale, quale accertato al tempo della alienazione.
  10.  Quanto  previsto  dai  commi  da  6 a 9 costituisce titolo per
iscrizione  di  ipoteca legale in favore del comune di Napoli e degli
altri  enti  pubblici  di  cui  al comma 6 a garanzia del rimborso, a
favore  dello  Stato,  secondo  quanto  previsto  dal  comma  9,  dei
miglioramenti  nella  misura  dell'aumento di valore conseguito dalle
aree  al  momento della loro cessione, calcolato dall'ufficio tecnico
erariale.
  11.  Contro  la determinazione del valore calcolato gli interessati
possono proporre opposizione davanti alla corte di appello competente
per territorio.
  12.  Le  aree  acquisite  dal  comune  di Napoli e dagli altri enti
pubblici territoriali, nelle forme di cui al comma 6, fanno parte del
relativo patrimonio indisponibile.
  13.  Le  somme  di  cui  al  comma  3,  lettera  a),  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, capo XXIV, capitolo 3655 e sono
riassegnate,  unitamente a quelle di cui al medesimo comma 3, lettera
c),  ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
bilancio  e  della  programmazione  economica  per essere corrisposte
all'IRI.
  14.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.