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DECRETO-LEGGE 21 giugno 1993, n. 199

Interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/6/93.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 1993, n. 293 (in G.U. 12/08/1993, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal: 1-12-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   disporre
interventi in  favore  dei  dipendenti  dalle  imprese  operanti  nel
settore delle spedizioni doganali, al fine di fronteggiare  la  crisi
occupazionale determinatasi a seguito dell'abolizione delle frontiere
fiscali e dei controlli  doganali  nell'ambito  del  mercato  interno
comunitario; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 giugno 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e  delle  finanze,  di
concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica e per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. In conseguenza dell'abolizione delle  frontiere  fiscali  e  dei
controlli doganali nell'ambito del mercato interno  comunitario  alla
data del 1 gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese  del
settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi
compresi i centri di sdoganamento di cui all'articolo 127  del  testo
unico delle disposizioni legislative in materia  doganale,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio  1973,  n.
43, gia' in servizio alla data del 1 gennaio  1992  e  che,  a  causa
degli eventi soprariportati, siano sospesi dal lavoro entro il  1993,
e'  corrisposta  un'indennita'  pari  al   trattamento   massimo   di
integrazione  salariale   straordinaria,   previsto   dalle   vigenti
disposizioni, nonche' gli assegni familiari,  ove  spettanti.  Per  i
lavoratori dipendenti dalle  predette  imprese  lavoranti  ad  orario
ridotto, la citata indennita' e' calcolata  in  misura  proporzionale
alle ore non lavorate. 
  2. Le imprese di cui al comma 1  presentano  le  relative  domande,
accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto  con  le
OO.SS. dei lavoratori territorialmente competenti, al  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale. Sono  altresi'  valide,  anche  ai
fini della disposizione di cui all'articolo 2, comma  3,  le  domande
inoltrate in data anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, ancorche' pervenute agli uffici del lavoro. 
  3. Il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  adotta  nei
confronti dell'impresa richiedente  i  conseguenti  provvedimenti  di
concessione dell'indennita' di cui al comma  1  per  un  periodo  non
superiore ad un anno. (4) ((5)) 
  4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli  anni  1993  e
1994, al  versamento  di  un  contributo  speciale  pari  a  1  punto
percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione  determinata
a norma  dell'articolo  12  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,
rispettivamente a carico dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori,
nonche'  di  un  contributo  addizionale  pari  a   quello   previsto
dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  1988,  n.  160,
relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennita' di  cui  al
comma 1. L'ammontare di tali contributi affluisce alla  gestione  per
gli  interventi   assistenziali   e   di   sostegno   alle   gestioni
previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
(3) 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 16 maggio 1994,  n.  299,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 5, comma  13)
che il presente articolo, si interpreta nel senso che nelle procedure
ivi previste non trova applicazione quanto stabilito dall'articolo  1
della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 convertito con modificazioni  dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "
I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1,
comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993,
n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993,  n.
293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente  alle  unita'
che fruiscono delle indennita' ivi previste alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto e  comunque  entro  il  limite  di  1.500
unita', fermo restando, relativamente ai lavoratori che  percepiscono
l'indennita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno  1993,
n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993,  n.
293, e per la durata della corresponsione della  medesima,  l'obbligo
del versamento del contributo  addizionale  pari  a  quello  previsto
dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160". 
    
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608 ha disposto (con l'art. 4, comma 19)  che
"I trattamenti di cui all'articolo 1,  comma  3,  e  all'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993,  n.  199,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto  1993,  n.  293,  gia'  prorogati
dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.  542,
possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di  un  anno.  I
trattamenti in questione, entro il limite massimo  di  1.800  unita',
comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono,
altresi', essere autorizzati per un periodo massimo  di  dodici  mesi
nei confronti di lavoratori gia' in servizio alla data del 1  gennaio
1994 che siano licenziati o sospesi nel  corso  dell'anno  1995,  con
prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unita'".