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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 marzo 1992, n. 377

Regolamento concernente disposizioni integrative e modificative del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, e successive modificazioni, avente ad oggetto norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/10/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/2000)
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Testo in vigore dal: 1-10-1992
al: 21-1-2000
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                           DI CONCERTO CON 
I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DELLE FINANZE,
   DEL TESORO, DELLA DIFESA E DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
  Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante:  "Norme  a  favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata"; 
  Vista  la  legge  13  agosto  1980,  n.  466,  recante:   "Speciali
elargizioni a  favore  di  categorie  di  dipendenti  pubblici  e  di
cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche", e successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il proprio decreto 30 ottobre 1980 emanato di concerto con  i
Ministri  di  grazia  e  giustizia,  della  difesa,  delle   finanze,
dell'agricoltura  e  delle  foreste  e  del  tesoro,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto di dover emanare disposizioni modificative ed  integrative
del predetto decreto ministeriale  30  ottobre  1980,  in  attuazione
dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1990, n. 302; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 17 ottobre 1991; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
con nota n. 8498/70 del 13 marzo 1992; 
                             A D O T T A 
il seguente regolamento ministeriale concernente disposizioni 
   integrative e modificative del  decreto  ministeriale  30  ottobre
   1980, e successive modificazioni, avente ad oggetto norme a favore 
   delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata: 
                               Art. 1. 
  1. Per la corresponsione delle speciali elargizioni previste  dalla
legge 13 agosto 1980,  n.  466,  come  successivamente  modificata  e
integrata,  continuano  ad  osservarsi  le  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri  di
grazia e giustizia, della difesa, delle finanze,  dell'agricoltura  e
delle  foreste  e  del  tesoro,  30  ottobre   1980,   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  con  le   ulteriori   modificazioni
derivanti dall'applicazione delle disposizioni della legge 20 ottobre
1990, n. 302, circa l'ammontare delle elargizioni e le decorrenze ivi
previste. 
  2. Le modalita' stabilite con il decreto 30 ottobre 1980,  indicato
al comma 1, continuano parimenti ad osservarsi per la  corresponsione
delle speciali elargizioni e degli ulteriori benefici previsti  dalla
legge  20  ottobre  1990,  n.  302,  in  quanto  compatibili  con  le
disposizioni della predetta legge n. 302 e con  le  integrazioni  del
presente regolamento. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si riporta qui di
          seguito il solo art. 16 mentre gli altri articoli di  detta
          legge  e quelli della legge 13 agosto 1980, n. 466, saranno
          riportati, ove richiamati nella  parte  dispositiva,  nelle
          note a quest'ultima:  "Art. 16 (Modalita' di attuazione). -
          1.  Le  modalita'  di  attuazione della presente legge sono
          quelle stabilite dal decreto del Ministro  dell'interno  30
          ottobre  1980,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  316
          del 18 novembre  1980,  come  modificato  dal  decreto  del
          Ministro  dell'interno  11  luglio  1983,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n.  293 del 25 ottobre 1983,  in  quanto
          applicabile, salvo disposizioni integrative e modificative,
          da    adottarsi   con   apposito   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
          esteri,  di  grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro,
          della difesa e dell'agricoltura e delle  foreste".    -  Il
          comma  3  dell'art.  17 della legge n. 400/1988 (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del   Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con  decreto
          ministeriale  possano  essere  adottati  regolamenti  nelle
          materie   di   competenza   del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Si trascrivono di seguito gli articoli 2, 3 e 4 della
          legge n. 466/1980 (l'art. 5 e' stato abrogato dall'art.  17
          della legge n.  302/1990); l'art. 2 della legge n. 302/1990
          ha  disposto  l'aumento  a lire 150 milioni, per gli eventi
          successivi alla data di  entrata  in  vigore  della  stessa
          legge,  della  speciale  elargizione di lire 100 milioni di
          cui alla legge n. 466/1980, e  successive  modificazioni  e
          integrazioni:    "Art.  2. - La speciale elargizione di cui
          all'art.  3  della  legge  27   ottobre   1973,   n.   629,
          successivamente  integrata  con  legge 28 novembre 1975, n.
          624, e' elevata a lire 100 milioni e si applica anche  alle
          famiglie  dei  vigili  del fuoco e dei militari delle Forze
          armate dello Stato in servizio  di  ordine  pubblico  o  di
          soccorso,   vittime  del  dovere.    A  tal  fine,  per  la
          individuazione delle vittime del dovere valgono  i  criteri
          indicati   nell'art.  1  della  presente  legge,  facendosi
          riferimento, per quanto riguarda i vigili del  fuoco,  alle
          funzioni  proprie  di istituto.  La speciale elargizione e'
          dovuta altresi', nella stessa misura di cui al primo  comma
          e  con  la  stessa  decorrenza prevista dal successivo art.
          10, anche alle altre categorie di personale alle quali  sia
          stata estesa per effetto di disposizioni di legge.  Art. 3.
          -   Ai  magistrati  ordinari,  ai  militari  dell'Arma  dei
          carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del  Corpo
          delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti
          di  custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato,
          ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo
          di    polizia    femminile,     al     personale     civile
          dell'Amministrazione  degli  istituti  di  prevenzione e di
          pena, ai vigili del fuoco,  agli  appartenenti  alle  Forze
          armate  dello  Stato  in  servizio  di ordine pubblico o di
          soccorso, i quali, in attivita' di  servizio,  per  diretto
          effetto  di  ferite  o  lesioni subite nelle circostanze ed
          alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2  della  presente
          legge,  abbiano  riportato  una  invalidita' permanente non
          inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che
          comporti, comunque, la cessazione del  rapporto  d'impiego,
          e'   concessa  un'elargizione  nella  misura  di  lire  100
          milioni.  Art. 4. - L'elargizione di lire  100  milioni  e'
          altresi'  concessa  alle famiglie o ai soggetti colpiti, se
          l'evento di morte o di invalidita', secondo le disposizioni
          di cui ai  precedenti  articoli,  concerne  vigili  urbani,
          nonche' qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti
          assistenza  ad  ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o
          ad autorita', ufficiali e agenti di pubblica sicurezza".  -
          Per  le  speciali  elargizioni  e  gli  ulteriori  benefici
          previsti dalla legge n. 302/1990 si fa rinvio agli articoli
          di detta legge riportati nelle note agli altri articoli del
          presente  regolamento.    -  Considerati  i  riferimenti al
          decreto ministeriale  30  ottobre  1980  (pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 316 del 18 novembre 1980), e succes-
          sive modificazioni, nel suo complesso, e quelli specifici a
          detta  normativa  contenuti  in   taluni   degli   articoli
          successivi,  si  reputa  opportuno  riportare di seguito il
          testo integrale del predetto  regolamento  come  modificato
          dai  decreti  ministeriali 11 luglio 1983 (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 293 dell'11 luglio 1983),  29  luglio
          1987,  n. 561 e dall'art. 10 del decreto qui pubblicato; il
          numero dei commi con parti modificate, soppresse o aggiunte
          per effetto di tali ultimi decreti e' indicato in caratteri
          corsivi:   "Art. 1. - Alla  corresponsione  della  speciale
          elargizione di lire 100 milioni a favore delle famiglie dei
          caduti  "Vittime  del  dovere"  appartenenti  all'Arma  dei
          carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica  sicurezza,
          al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di
          custodia,  al Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di
          pubblica sicurezza,  al  personale  del  Corpo  di  polizia
          femminile istituito con legge n. 1083 del 7 dicembre 1959 e
          ai vigili del fuoco provvede, anche d'ufficio, il Ministero
          dell'interno.      Per   gli   eventi   verificatisi  prima
          dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n.  466,
          e  a  decorrere  dal  1  gennaio 1973, i quali non trovino
          corrispondenza nelle  previsioni  della  legge  27  ottobre
          1973,  n.  629, e' necessaria la domanda degli interessati.
          Art. 2. - Ai fini della corresponsione dei benefici di  cui
          al precedente articolo, l'ufficio o comando presso il quale
          prestava servizio il dipendente caduto nell'adempimento del
          dovere redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che
          hanno  dato luogo all'evento mortale, corredato di perizie,
          di  eventuali  testimonianze  e  di  ogni  altro   elemento
          conoscitivo  acquisito.  Tale rapporto viene trasmesso, nel
          piu' breve tempo possibile, al prefetto della provincia  in
          cui  si  e' verificato l'evento, per l'ulteriore inoltro al
          Ministero dell'interno che  dispone  la  concessione  della
          speciale  elargizione con apposito decreto.  All'emanazione
          del provvedimento suddetto provvede la  Direzione  generale
          della pubblica sicurezza salvo per i vigili del fuoco per i
          quali il provvedimento stesso viene emanato dalla Direzione
          generale  della protezione civile e dei servizi antincendi.
          Art. 3.  -  Le  disposizioni  dei  precedenti  articoli  si
          applicano,  altresi',  ai  fini  della corresponsione della
          speciale elargizione di  lire  100  milioni  a  favore  dei
          famigliari  dei  Magistrati  ordinari, del personale civile
          dell'Amministrazione degli istituti  di  prevenzione  e  di
          pena,  nonche'  dei  vice  pretori  onorari  e  dei giudici
          popolari delle corti di assise  e  delle  corti  di  assise
          d'appello  caduti  'Vittime del dovere'.  Il riferimento al
          Ministero  dell'interno  deve  intendersi   effettuato   al
          Ministero  di  grazia e giustizia il quale provvede, per le
          famiglie dei magistrati ordinari, dei vice pretori  onorari
          e   dei  giudici  popolari,  su  dettagliato  rapporto  del
          procuratore generale presso  la  corte  d'appello  nel  cui
          distretto  si  e'  verificato l'evento mortale. Deve essere
          sentito il Consiglio superiore della magistratura.  Per  le
          famiglie  del  personale  civile dell'Amministrazione degli
          istituti di prevenzione e di pena, lo stesso  Ministero  di
          grazia   e   giustizia  provvede  su  dettagliato  rapporto
          dell'ufficio  presso  il   quale   prestava   servizio   il
          dipendente  caduto  'Vittima  del  dovere'.  Il rapporto e'
          trasmesso  al   Ministero   dall'ispettorato   distrettuale
          competente  per territorio.   Art. 4. - Alla corresponsione
          della speciale elargizione di lire 100 milioni a favore dei
          famigliari degli appartenenti alle Forze armate dello Stato
          deceduti  'Vittime  del  dovere',  in  servizio  di  ordine
          pubblico   o   di  vigilanza  ad  infrastrutture  civili  o
          militari, ovvero in operazioni di soccorso, provvede, anche
          d'ufficio,  il  Ministero  della  difesa.    A  tale  fine,
          l'ufficio  o  comando  presso il quale prestava servizio il
          militare  caduto  redige  un  dettagliato  rapporto   sulle
          circostanze   che  hanno  dato  luogo  all'evento  mortale,
          corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di  ogni
          altro  elemento conoscitivo acquisito.  Tale rapporto viene
          trasmesso  al  Ministero  della  difesa  che   dispone   la
          concessione   della   speciale   elargizione  con  apposito
          decreto.  Per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in
          vigore della legge 13 agosto 1980, n. 466,  e  a  decorrere
          dal  1  gennaio  1969,  il  Ministero suddetto provvede su
          domanda degli interessati.  Art. 5. -  Alla  corresponsione
          della  speciale  elargizione  di lire 100 milioni in favore
          delle  famiglie  dei  vigili  urbani  caduti  'Vittime  del
          dovere'  provvede  il  Ministero  dell'interno  - Direzione
          generale  della  pubblica  sicurezza,  su   domanda   degli
          interessati.  A tal fine, il dettagliato rapporto di cui al
          primo  comma dell'art. 2 del presente decreto viene redatto
          dal prefetto della provincia nella cui circoscrizione si e'
          verificato  l'evento,  che  lo   trasmette   al   Ministero
          dell'interno.   Con le modalita' di cui ai precedenti commi
          viene corrisposta  la  speciale  elargizione  di  lire  100
          milioni   in  favore  dei  superstiti  delle  persone  che,
          legalmente  richieste,  abbiano  prestato   assistenza   ad
          ufficiali  e  agenti di polizia giudiziaria o ad autorita',
          ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.  La richiesta  di
          assistenza  deve  essere  effettuata  da  soggetti indicati
          nell'art. 4 della legge n. 466/1980 per iscritto e nei casi
          di flagranza di reato o di prestazioni  di  soccorso  anche
          verbalmente.   Art. 6. - Alla corresponsione della speciale
          elargizione di lire 100 milioni ai soggetti indicati  negli
          articoli  3 e 4 della legge 13 agosto 1980, n. 466, i quali
          abbiano riportato nelle circostanze ed alle  condizioni  di
          cui   agli   articoli  1  e  2  della  legge  medesima  una
          invalidita'  permanente   non   inferiore   all'80%   della
          capacita'   lavorativa   o   che   comporti,  comunque,  la
          cessazione del rapporto di impiego, si provvede su  domanda
          degli  interessati.  Ai fini della predetta corresponsione,
          le autorita', gli uffici o comandi di cui agli articoli  2,
          3,  4  e  5  del presente decreto, secondo le procedure ivi
          previste, inoltrano, nel piu'  breve  tempo  possibile,  un
          dettagliato  rapporto  sulle  cause  che  hanno determinato
          l'invalidita',   corredato   di   perizie,   di   eventuali
          testimonianze  e  di ogni altro utile elemento conoscitivo,
          ai competenti Ministeri che, sulla  base  delle  risultanze
          istruttorie   e   del  giudizio  sanitario  espresso  dalle
          commissioni mediche ospedaliere di  cui  all'art.  165  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
          n.   1092, provvederanno alla  emanazione  del  decreto  di
          concessione  della  speciale  elargizione.   Le commissioni
          mediche di cui al comma precedente devono accertare  se  le
          ferite o lesioni subite nelle circostanze e alle condizioni
          stabilite  dalla  legge  13  agosto  1980,  n. 466, abbiano
          provocato  nel  soggetto  una  invalidita'  permanente  non
          inferiore   all'80%   della   capacita'  lavorativa  o  che
          comporti,  comunque,  necessariamente  la  cessazione   del
          rapporto  di impiego.   Art. 7. - Alla corresponsione della
          speciale elargizione di 100 milioni di lire  alle  famiglie
          dei  cittadini  italiani,  dei  cittadini stranieri e degli
          apolidi che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni
          riportate  in  conseguenza di azioni terroristiche provvede
          il Ministero dell'interno su domanda degli interessati. Per
          gli stranieri la domanda e' presentata per il  tramite  dei
          competenti  uffici  consolari  italiani  all'estero i quali
          provvedono che venga indicato e documentato il titolo della
          richiesta nonche' il rapporto di parentela del  richiedente
          con  la  vittima  secondo  l'ordine di cui all'art. 2 della
          legge 4 dicembre 1981, n. 720. La domanda  ed  i  documenti
          sono  rimessi  al  prefetto  della  provincia  in cui si e'
          verificato l'evento.   Ai fini della  corresponsione  della
          predetta elargizione, il prefetto della provincia in cui si
          e'  verificato  l'evento  redige il dettagliato rapporto di
          cui al primo comma dell'art. 2 del presente  decreto  e  lo
          inoltra   al   Ministero   dell'interno,   che  dispone  la
          concessione della speciale elargizione sentita una apposita
          commissione istituita  presso  il  Ministero  stesso.    La
          predetta  commissione e' nominata dal Ministro dell'interno
          ed e'  composta  di  sei  membri  scelti  fra  le  seguenti
          categorie:  magistrati ordinari ed amministrativi, prefetti
          in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
          o  dirigenti  generali  della  Polizia  di Stato, ufficiali
          generali  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
          guardia  di  finanza  e  ufficiali medici superiori facenti
          parte delle commissioni medico-ospedaliere, su designazione
          delle rispettive amministrazioni, che provvedono, altresi',
          ad indicare altro  membro  supplente,  anche  di  qualifica
          immediatamente  inferiore,  per  i  casi  di  assenza  o di
          impedimento del titolare. Alla commissione  possono  essere
          chiamati   a  partecipare,  quando  interessati  e  con  le
          modalita'  previste  con  il  decreto  del   Ministro,   un
          ufficiale  generale  del  Corpo forestale dello Stato ed un
          funzionario di qualifica non inferiore a  quella  di  primo
          dirigente      o      equiparato      del      Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria. Funge da segretario  un
          dirigente    dell'Amministrazione    civile   dell'interno,
          designato  dal   Ministro   dell'interno,   che   provvede,
          altresi',  ad  indicare  altro funzionario quale segretario
          supplente,  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento.    I
          componenti  della  commissione  durano in carica tre anni e
          possono essere riconfermati.  Per la validita' delle sedute
          della commissione e' necessaria la presenza  di  due  terzi
          dei   componenti.      La  commissione  ha  il  compito  di
          pronunciarsi, sulla base del rapporto  di  cui  al  secondo
          comma  del  presente  articolo,  sulla  natura terroristica
          dell'azione nonche' sul nesso di causalita' tra l'azione  e
          le  ferite  o  le  lesioni che hanno provocato la morte del
          cittadino.  Le disposizioni di cui al presente articolo  si
          applicano  altresi'  alle  famiglie  dei cittadini italiani
          appartenenti  alle  categorie   indicate   nei   precedenti
          articoli   che   siano   caduti,   ma  non  possono  essere
          considerati vittime del dovere ai sensi dell'art.  1  della
          legge   13   agosto   1980,  n.  466.     Art.  8.  -  Alla
          corresponsione dell'elargizione  di  lire  100  milioni  ai
          cittadini  italiani,  ai cittadini stranieri e agli apolidi
          che,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni   riportate   in
          conseguenza  di  azioni  terroristiche,  abbiano  riportato
          un'invalidita'  permanente  non  inferiore  all'80%   della
          capacita'  lavorativa o che comunque comporti la cessazione
          dell'attivita'  lavorativa  provvede,  su   domanda   degli
          interessati,  il  Ministero  dell'interno.    Ai fini della
          corresponsione  della  predetta  elargizione,  il  prefetto
          della provincia dove si e' verificato l'evento trasmette al
          Ministero  dell'interno  il  rapporto  di  cui  all'art. 6,
          secondo comma, del decreto ministeriale  30  ottobre  1980,
          corredandolo   del  giudizio  sanitario  delle  commissioni
          mediche ospedaliere, a termini del successivo terzo  comma.
          Qualora  il  prefetto  ritenga,  sulla  base degli elementi
          istruttori  acquisiti,  che  nel  caso  all'esame  sia   da
          escludere  la  natura  terroristica  dell'azione criminosa,
          omette, per i cittadini italiani  e  per  gli  apolidi,  la
          richiesta  del  giudizio  sanitario  e  ne  fa menzione nel
          rapporto al Ministero che decide,  sentita  la  commissione
          ministeriale  di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  7 del
          decreto ministeriale  30  ottobre  1980.    Le  commissioni
          mediche ospedaliere svolgono le proprie indagini secondo le
          modalita'  previste  dagli  articoli  172  e  seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n.   1092,  esprimono  il  giudizio  con  riferimento  alle
          categorie dalla prima all'ottava della tabella A annessa al
          decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1978,
          n.  915,  e  successive modificazioni, percentualizzando la
          invalidita' sulla base delle tabelle previste  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di
          approvazione    del    testo   unico   delle   disposizioni
          sull'assicurazione obbligatoria contro  gli  infortuni  sul
          lavoro.   Per gli stranieri la domanda e' presentata per il
          tramite dei competenti uffici consolari italiani all'estero
          i quali provvedono che  venga  indicato  e  documentato  il
          titolo  della  richiesta. Il giudizio sanitario e' espresso
          da apposite commissioni formate da tre  medici  di  fiducia
          dell'autorita'  consolare, che svolgono le proprie indagini
          secondo le stesse modalita' di cui al comma precedente.  La
          domanda  e  i  documenti  sono  rimessi  al  prefetto della
          provincia in cui si e' verificato l'evento.   Resta  salva,
          in  ogni  caso,  la  facolta' del Ministero dell'interno di
          acquisire il parere del collegio medico  legale  presso  il
          Ministero  della  difesa.   Il provvedimento di concessione
          dell'elargizione viene adottato  sulla  base  del  giudizio
          sanitario  e  sentita  la  commissione  ministeriale che si
          pronuncia a  termini  dell'ultimo  comma  dell'art.  7  del
          decreto   ministeriale  30  ottobre  1980  come  modificato
          dall'art. 2 del presente  decreto.    Le  disposizioni  del
          presente   articolo  si  applicano  altresi'  ai  cittadini
          italiani   appartenenti   alle   categorie   indicate   nei
          precedenti  articoli,  resi  invalidi  a  seguito  di  atti
          terroristici indipendentemente dal  rapporto  di  servizio.
          Art.  9.  -  La  speciale  elargizione di cui alla legge 13
          agosto  1980,  n.  466,  ed  alle altre in essa richiamate,
          viene corrisposta, nei casi in cui compete  alle  famiglie,
          secondo  i  criteri  stabiliti  dall'art.  2  della legge 4
          dicembre 1981, n. 720, sostitutivo dell'art. 6 della  legge
          13  agosto  1980, n. 466.   Gli stessi criteri si applicano
          per  la  concessione   dell'integrazione   della   speciale
          elargizione, in conseguenza dell'elevazione del suo importo
          a  lire  100  milioni,  per  gli eventi verificatisi dal 1
          gennaio 1973 e fino alla data di entrata  in  vigore  della
          legge  n. 466/1980.   Art. 10. - Nel caso previsto dal n. 1
          dell'art.  2  della  legge  4  dicembre   1981,   n.   720,
          sostitutivo dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466,
          la  speciale  elargizione  di  cui alla legge stessa e alle
          altre leggi in essa richiamate  viene  ripartita  in  quote
          uguali tra il coniuge superstite e ciascuno dei figli, se a
          carico.    Per  persone a carico si devono intendere quelle
          non  in  grado  di  provvedere  autonomamente  al   proprio
          sostentamento  e  che  non  abbiano  redditi  propri per un
          ammontare superiore a quelli previsti dall'art.  15, quarto
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Republica  29
          settembre 1973, n. 597, modificato dall'art. 2 del decreto-
          legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile
          1986,  n.  121.  A  quest'ultimo fine dovra' essere esibita
          apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva  ai
          sensi  dell'art.  24  della  legge  13 aprile 1977, n. 114.
          Altra dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 4  della
          legge   4   gennaio  1968,  n.  15,  dovra'  comprovare  il
          mantenimento a carico.   Per i fratelli  e  le  sorelle  la
          condizione di convivenza con il defunto dovra' risultare da
          apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza.
          Art.  11.  - (Se ne omette il testo: riguarda il contributo
          alle spese funerarie).   Art. 12.  -  Il  presente  decreto
          sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana".