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DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1988, n. 22

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/02/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 marzo 1988, n. 92 (in G.U. 25/03/1988, n.71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
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Testo in vigore dal: 4-2-1988
al: 24-3-1988
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge  3  gennaio  1987,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65; 
  Vista la sentenza n. 517 del 26  novembre  1987,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 54 del 23 dicembre  1987,
con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la  illegittimita'
costituzionale   delle    seguenti    disposizioni    del    predetto
decreto-legge: 
   commi 4 e 5 dell'articolo 1, nella parte in cui si fa  riferimento
agli interventi previsti dall'articolo 1, comma  1,  lettera  c),  ed
anche  nella  parte  in  cui  si  fa  riferimento  alla  lettera  b),
limitatamente ai  territori  delle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
   comma 2 dell'articolo 2; 
   lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 e comma 1- ter nella  parte
in cui si fa riferimento agli interventi  previsti  dall'articolo  1,
comma 1, lettera c), ed anche nella parte in cui  si  fa  riferimento
alla lettera b), limitatamente ai territori delle  province  autonome
di Trento e Bolzano; 
  Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  norme
di adeguamento di talune disposizioni  del  decreto-legge  3  gennaio
1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo  1987,
n. 65, al fine di consentire operativita' alle disposizioni  medesime
nel rispetto degli orientamenti indicati dalla Corte costituzionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 gennaio 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con  i  Ministri
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1.  Al  decreto-legge  3  gennaio  1987,  n.  2,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n.  65,  sono  apportate  le
seguenti modifiche ed integrazioni. 
  2. All'articolo 1, comma 1,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
   " b) a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle
attivita' agonistiche riferite a campionati delle diverse  discipline
sportive  aventi  carattere  di  programmaticita'  e   competitivita'
organizzata secondo criteri di ufficialita';". 
  3. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti: 
  "4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettera b), ad opera degli
enti pubblici di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  con
esclusione di quelli ricadenti nel territorio delle province autonome
di Trento e Bolzano,  sono  realizzati  secondo  programmi  approvati
entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del  turismo
e dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base di  criteri
e parametri  che  tengano  conto  delle  necessita'  di  riequilibrio
territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive.
A tale fine, criteri e  parametri  sono  definiti  dal  Ministro  del
turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI e  del
Comitato di coordinamento per  la  programmazione  dell'impiantistica
sportiva, trasmessi al Parlamento per  l'espressione  del  parere  da
parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto  del
Ministro  medesimo.  Le  domande  dei  soggetti  interessati   devono
indicare le opere da realizzare, la  localizzazione  e  la  tipologia
degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista e  devono
essere corredate  da  una  mappa  relativa  alle  strutture  sportive
esistenti sul territorio del soggetto richiedente. Alla  elaborazione
del piano di riparto tra  le  regioni  dei  fondi  stanziati  per  la
realizzazione degli  interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), provvede una commissione tecnica presieduta dal  Ministro
del turismo e dello spettacolo e  composta  dal  ragioniere  generale
dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e  prestiti,
dal presidente del CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito
sportivo o  da  loro  delegati.  Il  piano  cosi'  predisposto  viene
sottoposto, per il  parere,  al  Comitato  di  coordinamento  per  la
programmazione dell'impiantistica sportiva. 
  5. I programmi sono elaborati su base regionale  dalla  commissione
tecnica indicata nel comma  4,  integrata  dall'assessore  competente
della regione cui si riferisce il singolo programma. L'insieme dei 
  programmi cosi' definiti costituisce il piano nazionale di 
  settore". 4. Il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  "1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a  concedere  mutui
ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti: 
    a) ai  comuni  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), fino a 400 miliardi; 
    b) ai comuni e loro  consorzi,  alle  comunita'  montane  e  alle
province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
b), sulla base dei programmi predisposti ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 5, e dei  programmi  predisposti  dalle  province  autonome  di
Trento e Bolzano; 
    c) ai comuni e loro  consorzi,  alle  comunita'  montane  e  alle
province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
c), sulla base  dei  programmi  predisposti  dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e Bolzano". 
  5.  All'articolo  2,  comma  1-  ter,  i  primi  tre  periodi  sono
sostituiti dai seguenti: 
  "1-ter.  L'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'  autorizzato  a
concedere  mutui  decennali,  assistiti   dal   contributo   statale,
regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ai  soggetti
di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50, per  la  realizzazione  di
impianti destinati alle finalita' di cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettere b) e c). Per la concessione del contributo  si  applicano  le
norme di cui ai commi 4 e 5  dell'articolo  1.  Detto  contributo  e'
fissato nella misura annua del 4 per cento  rapportata  al  rateo  di
ammortamento comprensivo di capitale ed  interessi  da  corrispondere
direttamente all'istituto mutuante". 
  6. Dopo il comma 1- ter dell'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  "1-quater. - Le somme destinate ai contributi di cui al comma  1ter
sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del turismo  e
dello spettacolo, su parere conforme del  Comitato  di  coordinamento
per  la  programmazione  dell'impiantistica  sportiva.  All'atto  del
riparto deve prevedersi una quota riservata  alle  societa'  sportive
che ne facciano richiesta al Ministero del turismo e dello spettacolo
per esigenze di impianti connessi ad  attivita'  agonistiche  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), nonche' la  quota  da  assegnare
alle province autonome di Trento e  Bolzano  nella  percentuale  loro
spettante. A valere sulle medesime somme una  quota  pari  al  2  per
cento annuo e' riservata a copertura  di  eventuali  inadempienze  da
parte dei soggetti privati beneficiari del contributo".