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DECRETO-LEGGE 20 novembre 1987, n. 474

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12 (in G.U. 21/01/1988, n.16). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/10/1993)
Testo in vigore dal: 4-6-1990
aggiornamenti all'articolo
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
    Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di provvedere
  alla  proroga  dei  termini  relativi  a  interventi  diretti  alla
  ricostruzione   e  alla  rinascita  delle  zone  terremotate  della
  Campania, della Basilicata e della Puglia;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
  riunione del 20 novembre 1987;
    Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e
  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  di
  concerto  con  i  Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione
  economica,  delle  finanze,  del  tesoro  e per i beni culturali ed
  ambientali;

                                 EMANA

  il seguente decreto:
                                Art. 1.

    1.   Sono   prorogati   inderogabilmente  al  30  giugno  1988  i
  sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986,
  n.  48,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986,
  n. 119:
      a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4), concernente
  la   presentazione  degli  elaborati  e  della  documentazione,  ad
  integrazione   delle  domande  per  l'assegnazione  del  contributo
  diretto   alla   ricostruzione  e  alla  riparazione  delle  unita'
  abitative, presentate entro il 31 marzo 1984; ((4))
    b) LETTERA SOPPRESSA DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
    c) LETTERA SOPPRESSA DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
    d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli
di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei
di   sviluppo   industriale  localizzati  nelle  regioni  Campania  e
Basilicata,   nonche'   alla   retrocessione   dei  beni  espropriati
nell'ambito  delle  aree  e dei nuclei di sviluppo industriale stessi
localizzati nelle predette regioni;
    e) LETTERA SOPPRESSA DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
    f) LETTERA SOPPRESSA DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12 (2)
  1-bis. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988:
    a)  il  termine  indicato  nell'articolo  1,  comma 1, n. 2), del
decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  18  aprile 1986, n. 119, concernente l'attuazione degli
strumenti  urbanistici  nei  comuni  terremotati  dichiarati sismici,
anche  in  assenza  dei  programmi pluriennali di cui all'articolo 13
della legge 28 gennaio 1977, n. 10; (2)
    b)  il  termine  indicato  nell'articolo  1,  comma 1, n. 1), del
decreto-legge di cui alla precedente lettera a), relativo all'imposta
sul  valore  aggiunto,  limitatamente  agli interventi previsti dalla
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;
    c)   il   termine   indicato   nell'articolo   3,  comma  2,  del
decreto-legge  30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  9  agosto  1986,  n.  472,  concernente  gli interventi
previsti negli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni . (2)
  2.  L'attivita'  delle  sezioni  staccate di Avellino e Salerno del
provveditorato  alle opere pubbliche della Campania, gia' autorizzata
per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino
al  31  dicembre 1987, e' ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre
1990 .
  3.  Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o del
presidente  della  comunita'  montana,  dell'assessore  delegato alla
ricostruzione,  di  un rappresentante della minoranza e' prorogato al
30  giugno  1989  nei comuni disastrati, nel comune di Senise e nelle
comunita'  montane che ricomprendano comuni disastrati. E' prorogato,
altresi', alla stessa data il termine indicato nell'articolo 6, comma
6,   del  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  marzo  1987,  n.  120.  Nei  comuni
gravemente  danneggiati,  limitatamente al sindaco o suo delegato, il
predetto  termine  e'  prorogato  alla  medesima data. Resta fermo il
trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti
da  amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti
pubblici,  anche  economici,  che  continua  ad essere posto a carico
delle  amministrazioni  ed  enti.  Resta  a  carico  del fondo di cui
all'articolo  3  della  legge  14  maggio  1981, n. 219, e successive
modificazioni,  l'onere  per  l'aspettativa dei dipendenti da aziende
private . (3)
  4. Sono prorogati al 31 marzo 1988:
    a)  il  termine  indicato  nell'articolo  1,  comma 1, n. 3), del
decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  18  aprile 1986, n. 119, limitatamente alle occupazioni
temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti;
    b) LETTERA SOPPRESSA DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
  5. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
  6. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
  7. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
  8. Al fine di accelerare il recupero dei beni culturali di cui agli
  articoli  17,  comma  primo, 53 e 65 della legge 14 maggio 1981, n.
  219,  e  successive  modificazioni,  si  applicano  le disposizioni
  contenute  nell'articolo  3,  commi  1  e  2,  del  decreto-legge 7
  settembre  1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge
  29 ottobre 1987, n. 449.
    9.  La  disposizione  di cui all'articolo 15, quarto comma, della
  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  e  successive modificazioni, si
  applica   anche  alle  anticipazioni  previste  dalle  disposizioni
  indicate nei commi 1 e 2.
    10. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12
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  AGGIORNAMENTO (2)
    La  L. 10 febbraio 1989, n.48 ha disposto (con l'art. 13 comma 1)
  che  e'  prorogato  al  31  dicembre  1989  il termine indicato nel
  presente art. 1 comma 1-bis, lettera a).
  Ha  inoltre disposto (con l'art. 13 comma 2) che e' prorogato al 30
  giugno  1989  il  termine  del  31 dicembre 1988 indicato nel comma
  1-bis, lettera c), del presente articolo.
  Ha  disposto (con l'art. 14 comma 1) che il termine di cui all'art.
  1, comma 1, e' differito al 31 marzo 1989.
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  AGGIORNAMENTO (3)
    Il D.L. 30 giugno 1989, n.245, convertito con modificazioni dalla
  L.  di conversione 4 agosto 1989, n.288, (con l'art. 6-ter comma 1)
  ha   disposto   che   il   termine  del  30  giugno  1989  previsto
  dall'articolo   1,  comma  3,  del  presente  decreto  relativo  al
  collocamento  in  aspettativa  degli  amministratori comunali delle
  zone terremotate della Basilicata e della Campania e' ulteriormente
  fissato  al  30 giugno 1990, limitatamente, nei comuni disastrati e
  gravemente danneggiati, al sindaco o a suo delegato.
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  AGGIORNAMENTO (4)
    La  L.  31  maggio 1990, n.128 ha disposto (con l'art. 2 comma 3)
  che  limitatamente  al comune di Napoli e' prorogato al 31 dicembre
  1990  il  termine  dell'  articolo  1,  comma  1,  lettera a), gia'
  differito  da  ultimo al 31 marzo 1989 dall'articolo 14 della legge
  10  febbraio  1989, n. 48; ha inoltre disposto (con l'art. 29 comma
  1)  che  "Le  disposizioni  della  presente  legge  hanno effetto a
  decorrere dal 1 gennaio 1990."