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DECRETO-LEGGE 28 ottobre 1977, n. 778

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1977, n. 928 (in G.U. 28/12/1977, n.352).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1978)
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Testo in vigore dal: 29-12-1977
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e l'urgenza di prorogare i
contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con  il  Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con
il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso
alla  data  del  31  ottobre  1977  sono prorogati sino al ((31 marzo
1978)).
  Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica
limitatamente  ai  contratti stipulati con conduttori e subconduttori
che  abbiano  un  reddito  complessivo  netto  non  superiore ad otto
milioni  di  lire.  Il  reddito  complessivo si intende riferito alla
somma  dei  redditi  imputati  al  locatario  e a tutti i soggetti di
imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.
  Nei  contratti  di  locazione  e  sublocazione  di  immobili urbani
destinati  ad  uso  di  abitazione, in corso alla data del 31 ottobre
1977  e  non soggetti a proroga, il canone non puo' essere aumentato,
anche se la locazione venga rinnovata con altro conduttore.
  Sino  alla  predetta  data  del  ((31  marzo  1978))  continuano ad
applicarsi  le disposizioni del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326,
convertito  nella  legge  8  agosto  1977,  n.  510, nonche' le altre
disposizioni  speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione
di  immobili  urbani,  fatta  eccezione  per  quelle che prevedono la
sospensione   della  esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio  di
immobili locati.