stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 agosto 1971, n. 592

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore della agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 15-8-1971
al: 24-4-1974
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge  5  luglio  1971,  n.  432,
concernente interventi in favore dell'agricoltura,  con  le  seguenti
modificazioni: 
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    "Per l'attuazione degli  interventi  in  agricoltura  secondo  le
disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n.  910,  per  l'anno
finanziario 1971, sono autorizzate le seguenti  spese  riferite  alle
attivita' di cui ai sottoindicati articoli della predetta legge: 
    

                                                      milioni
Art. 2. -Attuazione di iniziative ed interventi
nei settori della ricerca e della sperimenta-
zione................................................. 3.000

Art. 5. - Esecuzione e finanziamento di pro-
grammi di attivita dimostrativa e di assi-
stenza................................................ 2.000
Art. 6. - Assunzione e promozione di iniziative
intese a favorire lo sviluppo della coopera-
zione................................................. 1.000
Art. 7. - Difesa fitosanitaria........................ 2.000
Art. 8. - Contributi e concorsi per iniziative
di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli..................................... 6.000
Art. 9. - Potenziamento delle strutture coope-
rative di trasformazione e commercializzazio-
ne dei prodotti agricoli.............................. 8.000
Art. 10. - Impianti di interesse pubblico............. 2.000
Art. 11. - Interventi per la concessione di
crediti di conduzione................................. 12.000
Di detto stanziamento lire 6 miliardi sono
destinati agli interventi a favore di coope-
rative agricole che gestiscono impianti di
conservazione, trasformazione e vendita dei
prodotti agricoli, ivi comprese le stalle so-
ciali.
Art. 12. - Apporto al fondo di cui al capo III
della legge 25 luglio 1952, n. 949, per lo
sviluppo della meccanizzazione agricola............... 12.000
Art. 13. - Apporto al fondo istituito con leg-
ge 8 agosto 1957, n. 777, per lo sviluppo
della zootecnia....................................... 12.000
Art. 14 (primo e secondo comma). - Iniziative
per lo sviluppo ed il miglioramento del pa-
trimonio zootecnico.................................... 3.000
Art. 16.- Contributi in conto capitale per il
miglioramento delle strutture aziendali............... 23.000
Di tale stanziamento lire 10 miliardi sono
destinati agli interventi di cui ai commi
quarto e quinto del predetto articolo 16.
Art. 17. - Piano di viabilita rurale e di ap-
provvigionamento idrico............................... 13.000
Art. 18. - Costituzione e potenziamento di
aziende silvo-pastorali...............................  3.000
Art. 19. - Sviluppo e potenziamento della elet-
trificazione agricola.................................. 8.000
Art. 20. - Completamento e ripristino di opere
pubbliche di bonifica........................ .........14.500
Art. 24. - Opere pubbliche di bonifica montana .........4.500
Art. 26. - Rimboschimenti nei bacini e nei com-
prensori di bonifica montana........................... 3.200
Art. 35. - Applicazione del regolamento comu-
nitario 17/64......................................... 27.000
Art. 37. - Spese generali.............................. 4.000
Art. 57. - Relazione annuale............................ 200".


    
 
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
    "Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  ai  sottoindicati
articoli della legge 27 ottobre 1966,  n.  910,  sono  stabiliti  per
l'anno finanziario 1971 i seguenti limiti di impegno: 
    

                                                            milioni

Art. 6 (secondo comma). - Contributi nella spe-
sa per assegni al personale dirigente delle
cooperative agricole, stalle sociali e loro
consorzi..................................................... 250
Art. 6 (terzo comma). - Concorso negli interes-
si sui mutui straordinari una tantum a favore
di cooperative che gestiscono impianti di
conservazione, lavorazione, trasformazione e
vendita dei prodotti agricoli............................... 1.400
Art. 16. - Concorso negli interessi sui mutui
di miglioramento fondiario.................................. 3.000
Art. 23. - Estinzione passivita consorzi di bo-
nifica....................................................... 100
Le disposizioni di cui all'articolo 23
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si ap-
plicano anche alle passivita in essere alla
data del 31 dicembre 1970.
Art. 35. - Concorso negli interessi sui mutui
integrativi per l'applicazione del regolamen-
to comunitario 17/64....................................... 3.000".


    
 
  Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti articoli: 
 
                             Art. 2-bis. 
 
  E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per la concessione di
contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento, elevabile
al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10  agosto  1950,  n.
646, e nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio
decreto 13 febbraio 1933,  n.  215,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, per l'attuazione di regolamenti e direttive  comunitari
in materia di ristrutturazione frutticola e per la  riconversione  di
impianti frutticoli con  varieta'  e  specie  piu'  rispondenti  alle
prospettive di mercato e adatte alla conservazione e  trasformazione,
nonche' per la sostituzione dei frutticoli con altre colture  secondo
criteri ed orientamenti stabiliti dal  Ministero  dell'agricoltura  e
delle foreste, di intesa con le regioni. 
 
                             Art. 2-ter. 
 
  Nelle iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6 della  legge
27 ottobre 1966, n. 910, sono comprese  anche  quelle  assunte  dalle
casse rurali, limitatamente al settore agricolo. 
  I mutui straordinari una tantum di cui all'articolo 6  terzo  comma
della legge 27 ottobre 1966; n. 910; modificato dall'articolo 11  del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  21  ottobre  1968,  n.  1088,  e  dall'articolo  3  del
decreto-legge  30   settembre   1969,   n.   646,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828,  possono  essere
concessi  alle  cooperative  che  gestiscono   propri   impianti   di
conservazione, lavorazione,  trasformazione  e  vendita  di  prodotti
agricoli  e  zootecnici  ivi  comprese  le  stalle  sociali,  per  la
trasformazione  di  passivita'  onerose  derivanti  da  finanziamenti
bancari a breve, medio e lungo termine  non  assistiti  dal  concorso
finanziario dello Stato, contratti prima del 31 dicembre 1970  ed  in
essere alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  o  da
prestiti di soci risultanti in bilancio. 
  Detti mutui sono concedibili per importi non superiori  al  90  per
cento delle predette passivita' purche' alla totale estinzione  delle
medesime concorra per la restante  quota  la  cooperativa  anche  con
versamenti diretti dei soci. 
 
                           Art. 2-quater. 
 
  A carico delle autorizzazioni  di  spesa  relative  all'articolo  8
della legge 27 ottobre 1966, n. 910,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, possono essere anche concessi contributi nelle spese di
funzionamento: 1) ad enti e societa' comunque costituiti  che,  nella
gestione di  strutture  commerciali,  assicurino  la  prestazione  di
effettivi servizi  a  favore  di  cooperative  e  loro  consorzi,  di
associazioni di produttori agricoli e di enti di  sviluppo  agricolo,
al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti agricoli; 2)
agli enti ed organismi che gestiscono impianti di interesse  pubblico
realizzati ai sensi dello articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 
910. 
  I contributi previsti al numero 1) potranno essere  concessi  entro
il limite massimo di lire 1.000 milioni previa assunzione di  formale
impegno di assicurare i servizi indicati nel precedente comma. 
 
                          Art. 2-quinquies. 
 
  I prestiti di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre  1966,  n.
910, saranno accordati preferenzialmente  alle  cooperative  ed  alle
associazioni di produttori agricoli che svolgano attivita'  a  favore
dei propri associati. 
  Per macchine agricole e relative  attrezzature  di  cui  al  citato
articolo 12 della legge 27 ottobre 1966,  n.  910,  si  intendono  le
macchine motrici ed operatrici nonche' le attrezzature pertinenti  ai
lavori e alle dotazioni aziendali ivi  comprese  le  attrezzature  di
stalle,  con  esclusione  delle   macchine   e   delle   attrezzature
riguardanti gli impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti
agricoli. 
 
                           Art. 2-sexies. 
 
  Le agevolazioni contributive e creditizie previste  dagli  articoli
13 e 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere  concesse
anche per l'attuazione  di  iniziative  zootecniche  riguardanti  gli
allevamenti equini, sia ai fini della produzione della carne,  sia  a
scopo di miglioramento ed incremento delle razze equine. 
 
                           Art. 2-septies. 
 
  I contributi in conto capitale di cui all'articolo 16  della  legge
27 ottobre 1966,  n.  910,  possono  essere  concessi  anche  per  la
sistemazione, il riattamento e l'ampliamento dei fabbricati rurali  e
relativi annessi destinati ad abitazione del proprietario coltivatore
diretto, o dell'affittuario coltivatore diretto o del mezzadro. 
  Per la realizzazione di opere di irrigazione  a  servizio  di  piu'
aziende il contributo  dello  Stato  di  cui  al  secondo  comma  del
predetto articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, puo' essere
elevato rispettivamente al 50  per  cento  e  al  60  per  cento  nei
territori specificati nella norma stessa. 
  Nell'attuazione delle agevolazioni creditizie  e  contributive  per
l'ammodernamento  ed  il  potenziamento  delle  strutture  agrarie  e
fondiarie  saranno  valutate  con   particolare   considerazione   le
iniziative a  carattere  collettivo  concernenti  la  costruzione  di
stalle sociali, di centri di allevamento e di centri di  fecondazione
artificiale. 
 
                           Art. 2-octies. 
 
  Il Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste  provvede  in  via
istituzionale al servizio delle ricerche di  mercato  in  agricoltura
per la  raccolta,  la  elaborazione  e  la  divulgazione  adeguata  e
sistematica di dati e di notizie utili ad indirizzare la scelta degli
investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura ed
a orientare l'offerta dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri. 
  Lo svolgimento delle  suindicate  attivita'  puo'  essere  affidato
all'IRVAM - Istituto per le ricerche e le informazioni di  mercato  e
la valorizzazione  della  produzione  agricola  -  mediante  apposite
convenzioni, previo parere del Consiglio superiore  dell'agricoltura.
Le  convenzioni  dovranno  stabilire  le  modalita'   relative   allo
svolgimento del servizio ed ai conseguenti controlli della spesa. 
  Il Ministro per l'agricoltura e le foreste  esercita  nei  riguardi
dell'IRVAM i poteri previsti dall'articolo 25 del codice civile. 
  Il Ministro puo'  altresi'  disporre  ispezioni  straordinarie  per
assicurare la buona amministrazione dell'Istituto e la  conservazione
del suo patrimonio. 
  Alla copertura della spesa per  l'esercizio  1971,  determinata  in
lire 1.300 milioni, si fara' fronte con le somme previste  dal  fondo
occorrente alla copertura degli oneri  dipendenti  dai  provvedimenti
legislativi in corso per l'anno finanziario medesimo. 
 
                           Art. 2-novies. 
 
  Il Ministero dell'agricoltura e delle  foreste  e'  autorizzato  ad
attuare  organici  programmi   per   lo   svolgimento   di   campagne
promozionali dei prodotti agricoli intese a valorizzare i pregi e  le
qualita' di alcuni prodotti alimentari di primaria importanza, specie
dell'olio di oliva, degli agrumi e del vino,  nonche'  di  propaganda
alimentare. 
  In particolare le attivita' saranno rivolte al conseguimento  delle
sottoindicate finalita': 
    rendere edotti  i  produttori  delle  norme  di  qualita',  delle
prescrizioni di condizionamento e presentazione delle derrate,  degli
orientamenti dei consumi per il collegamento delle produzioni  con  i
mercati, nonche' della esigenza di un  piu'  diffuso  associazionismo
agricolo; 
    formazione dell'educazione alimentare dei consumatori, sia  sotto
il profilo delle cognizioni dietetiche, sia  per  la  conoscenza  dei
marchi di qualita' e di standards qualitativi, nonche' per  orientare
le domande di generi alimentari di largo consumo verso  prodotti  che
uniscono  all'elevato  potere  nutritivo  condizioni  favorevoli   di
acquisto; 
    ampliamento  del  volume  della  domanda   dei   mercati   esteri
attraverso  una  migliore  conoscenza  delle  caratteristiche   delle
produzioni italiane. 
  Per  la  realizzazione  delle  predette  attivita'   il   Ministero
dell'agricoltura e  delle  foreste  potra'  avvalersi,  con  apposite
convenzioni, dell'Istituto nazionale della nutrizione,  dell'Istituto
per  le  ricerche  di  mercato  e  valorizzazione  della   produzione
agricola, nonche' degli altri enti, pubblici e privati, specializzati
nel settore di cooperative agricole e loro consorzi per la produzione
dei propri associati. 
  Per l'attuazione dei programmi  di  cui  al  presente  articolo  e'
autorizzata, per l'anno finanziario 1971,  la  spesa  di  lire  3.000
milioni. 
 
                           Art. 2-decies. 
 
  Per l'attuazione di  interventi  relativi  alla  realizzazione  dei
piani zonali di cui all'articolo 39 della legge 27 ottobre  1966,  n.
910, da parte di enti di  sviluppo,  a  norma  dell'articolo  49  del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e di piani  di  valorizzazione
agraria, e' autorizzata per l'anno finanziario 1971 la spesa di  lire
11.000 milioni. 
 
                          Art. 2-undecies. 
 
  Le domande  di  contributi  o  concorsi  per  la  realizzazione  di
impianti collettivi per la valorizzazione dei prodotti agricoli e per
la realizzazione di progetti con il concorso finanziario  del  FEOGA,
ai termini rispettivamente degli articoli  9  e  35  della  legge  27
ottobre  1966,  n.  910,  debbono  essere  trasmesse   al   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per il  tramite  delle  regioni  che
esprimeranno   il   proprio   motivato   parere   sulla   convenienza
tecnico-economica alla realizzazione delle singole iniziative. 
  Gli interventi per gli  impianti  di  interesse  pubblico,  per  il
completamento ed il ripristino  delle  opere  pubbliche  di  bonifica
montana, nonche' per i  piani  zonali  di  cui  rispettivamente  agli
articoli 10, 20, 24 e 39 della legge 27 ottobre 1966,  n.  910,  sono
adottati, per  le  autorizzazioni  di  spesa  previste  dal  presente
decreto, dal Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste  su  parere
delle regioni nel cui territorio dovranno essere eseguite le opere. 
 
                          Art. 2-duodecies. 
 
  Per la coordinata applicazione degli interventi di cui al  presente
decreto valgono, in  quanto  non  contrastanti,  i  criteri  generali
emanati, ai sensi dell'articolo 38 della legge 27  ottobre  1966,  n.
910, con il decreto ministeriale 20 gennaio 1967. 
 
                          Art. 2-terdecies. 
 
  Al pagamento di somme dovute in  forza  sia  di  sentenze,  sia  di
transazioni conseguenti a decisioni della  Corte  costituzionale,  in
dipendenza di espropriazioni disposte ai sensi delle leggi di riforma
fondiaria, si provvede mediante rilascio di titoli del  prestito  per
la Riforma fondiaria redimibile 5 per cento  di  cui  alla  legge  21
ottobre 1950, n. 841, da emettere con  l'osservanza  delle  modalita'
stabilite con decreto del Ministro per il tesoro del 28 giugno  1951,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 30 successivo. 
  Nello stesso modo si provvede  per  il  versamento  all'Ente  delta
padano - ente di sviluppo - della somma di  lire  1.800  milioni  che
devono essere impiegati, nei limiti del ricavato  dalla  negoziazione
dei titoli per fronteggiare maggiori spese occorrenti per la bonifica
dei territori vallivi con utilizzo di manodopera nel basso ferrarese,
nonche' per interventi a favore delle  residue  valli  da  pesca  non
soggette a bonifica, attraverso forme di gestione  che  l'Ente  delta
padano  -  ente  di   sviluppo   -   promuovera'   anche   in   vista
dell'attuazione dei programmi di valorizzazione e di ristrutturazione
della azienda valli di Comacchio. 
  All'uopo il Ministero dell'agricoltura e delle  foreste  alleghera'
alla  prescritta  richiesta  di  titoli  da  inviare  alla  Direzione
generale  del  debito  pubblico  apposita  quietanza  di  entrata  al
bilancio dello Stato dell'importo nominale dei titoli da emettere. 
 
                        Art. 2-quaterdecies. 
 
  La norma di cui  all'articolo  15-bis  introdotto  dalla  legge  12
febbraio 1971,  n.  8,  che  ha  convertito,  con  modificazioni,  il
decreto-legge  18  dicembre  1970,  n.   1012,   la   quale   dispone
l'abolizione sui prodotti orticoli e ortofrutticoli esportati a mezzo
di aeromobili  dei  diritti  per  l'uso  degli  aerodromi  aperti  al
traffico aereo civile di cui all'articolo 7  della  legge  9  gennaio
1956, n. 24, e successive modificazioni, va intesa nel senso  che  si
applica per le merci esportate in qualsiasi paese compresi quelli non
facenti parte della Comunita' economica europea. 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "All'onere recato dagli articoli 1, 2-bis, 2-novies e 2-decies  del
presente decreto  si  provvede  con  il  ricavo  netto  derivante  da
operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro  e'  autorizzato
ad effettuare nell'anno 1971 mediante la contrazione di mutui con  il
Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di  buoni
poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito. 
  I mutui con il Consorzio di credito  per  le  opere  pubbliche,  da
ammortizzare in un  periodo  non  superiore  a  venti  anni,  saranno
contratti nelle  forme,  alle  condizioni  e  con  le  modalita'  che
verranno stabilite con apposite  convenzioni  da  stipularsi  tra  il
Ministro per il tesoro ed  il  Consorzio  di  credito  per  le  opere
pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. 
  Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. 
  Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di  previsione
della spesa del Ministero medesimo  e  specificatamente  vincolate  a
favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche. 
  Per la emissione dei buoni poliennali del  tesoro  a  scadenza  non
superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge
27 dicembre 1953, n. 941. 
  Per la  emissione  dei  certificati  di  credito  si  osservano  le
condizioni e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30
agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni,  nella  legge  25
ottobre 1968, n. 1089. 
  All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui  al  presente
articolo per l'anno finanziario 1971,  sara'  fatto  fronte  mediante
riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri  3523  e  6036
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
medesimo". 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  "All'onere relativo all'articolo 2 del presente decreta per  l'anno
finanziario 1971, si provvede,  quanto  a  lire  6.250  milioni,  con
corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di  previsione
del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e quanto a  lire  1.500
milioni, con le disponibilita' risultanti dall'applicazione del comma
seguente. 
  L'annualita'  dovuta  al  Fondo   di   cui   all'articolo   7   del
decreto-legge 23 gennaio  1958,  n.  8,  convertito  nella  legge  23
febbraio 1958, n. 84, e' ridotta di lire 1.500 milioni  per  ciascuno
degli anni dal 1971 al 1975". 
  Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti articoli: 
 
                             Art. 5-bis. 
 
  Sono esenti dalle  imposte  e  sovraimposte  afferenti  al  reddito
dominicale, a partire dall'anno successivo alla entrata in vigore del
presente decreto, i proprietari di fondi concessi in affitto,  per  i
terreni affittati, purche' i proprietari medesimi risultino  iscritti
nei  ruoli  della  imposta  fondiaria  per  un   reddito   dominicale
complessivo non superiore a  lire  8.000  e  nei  ruoli  dell'imposta
complementare dell'anno precedente a quello in cui  viene  presentata
la domanda per un reddito imponibile non superiore a lire 1.800.000. 
  I redditi derivanti  dai  terreni  concessi  in  affitto  non  sono
computati ai fini della determinazione dell'imponibile per le imposte
sul reddito, sempre che ricorrano  le  condizioni  di  cui  al  primo
comma. 
  Per  conseguire  l'esenzione,  i  proprietari   devono   presentare
documentata istanza ai competenti uffici delle imposte dirette, entro
sei mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  L'istanza
dev'essere corredata  da  una  dichiarazione  dell'affittuario  dalla
quale risulti la piena applicazione  del  titolo  I  della  legge  11
febbraio 1971, n. 11. 
 
                             Art. 5-ter. 
 
  I  contratti  di  tipo  mezzadrile  instaurati  di  fatto  in  data
posteriore all'entrata in vigore della legge  5  settembre  1964,  n.
756, sono assoggettati alla proroga legale  di  cui  all'articolo  14
della stessa legge. 
  E' inoperante ogni precedente adesione del mezzadro al rilascio del
fondo a seguito della eccepita nullita' del contratto, sempre che  il
rapporto sia ancora di fatto esistente  al  momento  dell'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  La norma di cui all'articolo 32 della legge 11  febbraio  1971,  n.
11, che dispone l'abrogazione  dell'articolo  unico  della  legge  13
giugno 1961, n. 527, va intesa nel senso che e' altresi' abrogata  la
lettera  b)  dell'articolo  1  del  decreto  legislativo   del   Capo
provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273. 
 
                           Art. 5-quater. 
 
  La proroga prevista nel primo comma dell'articolo 12 della legge 11
febbraio 1971, n. 11, non si applica nei confronti  del  proprietario
emigrato al momento della concessione in  affitto  e  successivamente
rimpatriato ovvero  nei  confronti  dell'orfano  minore  d'eta',  che
dichiarino di assumere la diretta coltivazione del fondo affittato. 
  La cessazione della  proroga  ha  effetto  dall'inizio  dell'annata
agraria successiva rispettivamente al rimpatrio ed al compimento  del
diciottesimo anno di eta'. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 4 agosto 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                          COLOMBO - NATALI - GIOLITTI 
                                                    - FERRARI AGGRADI 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO