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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1984)
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Testo in vigore dal:  1-9-1971
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Art. 9

Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli).
((Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima dei 50 per cento della spesa ammessa per l'acquisto o la costruzione da parte di cooperative e di loro consorzi, di associazioni dei produttori e di loro unioni, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi, possono concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa alla data di estinzione dell'operazione. Gli interventi per l'acquisto di preesistenti impianti non potranno eccedere il 20 per cento dell'autorizzazione di spesa prevista dai relativi capitoli nell'anno di competenza))
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Sono agevolate con preferenza le iniziative che riguardano consistenti aree territoriali e importanti interessi produttivi ed in particolare quelle promosse da consorzi di cooperative che si propongono di integrare o potenziare l'attività svolta da organismi cooperativi di primo grado. Ove se ne riconosca la necessità, soprattutto ai fini della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, le agevolazioni possono pure concedersi a società promosse dagli enti di sviluppo, dalle cooperative e dai loro consorzi con la partecipazione di consorzi di produttori agricoli o di imprenditori agricoli, purché l'ente, la cooperativa o il consorzio detenga la maggioranza degli interessi societari.
I contributi, di cui al primo comma, possono concedersi anche per l'ampliamento o l'ammodernamento di preesistenti impianti di proprietà di enti di sviluppo, di cooperative e loro consorzi - con particolare riguardo alle cantine sociali - di consorzi di bonifica e di consorzi di miglioramento fondiario.
Ferme restando le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, gli impianti eseguiti da organismi non cooperativi che abbiano usufruito delle agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono trasferiti a cooperative o ad associazioni di produttori agricoli entro cinque anni dall'inizio del loro funzionamento.
Le predette agevolazioni sono applicabili anche per la costituzione nei centri o zone di consumo, anche all'estero, di depositi e di centri di smistamento o di vendita. Gli impianti realizzati all'estero con tali agevolazioni non possono, per un periodo di cinque anni, essere volontariamente alienati né, comunque, distolti dalla loro destinazione alla valorizzazione dei prodotti italiani sotto pena di decadenza dal beneficio.