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LEGGE 19 maggio 1971, n. 367

Conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 19-6-1971
al: 21-12-2008
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il tasso di  interesse  delle  obbligazioni  emesse  dalle  sezioni
autonome per il finanziamento  di  opere  pubbliche  ed  impianti  di
pubblica utilita', istituite a sensi della legge  6  marzo  1950,  n.
108, e della legge 11 marzo 1958, n. 238, e' elevato dal 5 o dal 5,50
per cento al 6 per cento a partire dalla cedola scadente il 1° aprile
1971.