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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1970, n. 601

Ripartizione di diciassette posti di assistente ordinario prelevati dalla quota prevista dal secondo comma dello art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

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Testo in vigore dal: 3-9-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con  il  quale
sono stati complessivamente istituiti per  gli  anni  accademici  dal
1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario; 
  Visto  l'art.  18,  secondo  comma,  della  stessa  legge  n.   62,
concernente la riserva di almeno un ventesimo dei posti di assistente
non  vincolati  agli  assistenti  straordinari  per  sopperire   alle
esigenze degli istituti di istruzione universitaria, delle facolta' e
scuole nonche' degli istituti scientifici speciali istituiti dopo  il
31 dicembre 1965; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967,  n.
761; 12 febbraio 1968, n. 146; 6 dicembre 1968, n. 1382 e 5  febbraio
1970, n. 135, con i quali, in  sede  di  ripartizione  dei  posti  di
assistente di ruolo non vincolati a concorsi riservati, istituiti per
gli anni accademici  1966-67;  1967-68;  1968-69  e  1969-70  vennero
accantonati, ai sensi e per gli  effetti  del  citato  secondo  comma
dell'art. 18, rispettivamente venticinque, quarantanove,  sessantotto
e  ottantasei  posti  di  assistente  ordinario,  per  un  totale  di
duecentoventotto posti; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, n.
1135; 31 gennaio 1968, n. 137; 24 settembre 1968, n.  1204;  4  marzo
1969, n. 152 e 5 febbraio 1970, n. 268, con i quali,  sulla  predetta
riserva, sono stati  rispettivamente  ripartiti  sette,  quattordici,
venti, cinquantatre e sedici posti di  assistente  ordinario  per  un
totale di centodieci posti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967,  n.
1128, concernente la istituzione del  II  e  del  III  biennio  della
facolta' di medicina e  chirurgia  della  Universita'  di  Trieste  e
l'assegnazione alla predetta facolta' di quindici posti di assistente
da prelevarsi sul contingente di cui al secondo  comma  dell'art.  18
della citata legge n. 62; 
  Considerato che con i decreti del Presidente  della  Repubblica  31
gennaio 1968, n. 137 e 4 marzo 1969, numero 152, sono stati ripartiti
solo dieci dei quindici posti assegnati a detta facolta'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  1969,
n. 924,  con  il  quale,  in  sede  di  modificazione  dello  statuto
dell'Universita' di Venezia,  e'  stata  istituita,  fra  l'altro  la
facolta' di chimica industriale con l'assegnazione di dodici posti di
assistente di ruolo da prelevarsi sul contingente dei  posti  di  cui
all'art. 18, secondo comma, della stessa legge n. 62; 
  Considerata l'opportunita' di ripartire, in relazione alle esigenze
prospettate dalla facolta' di medicina e  chirurgia  dell'Universita'
di Trieste i cinque posti restanti  dei  quindici  assegnati  con  il
predetto decreto del Presidente della Repubblica 4  luglio  1967,  n.
1128, e, in relazione alle esigenze  prospettate  dalla  facolta'  di
chimica industriale dell'Universita' di Venezia i dodici posti di cui
al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 
924; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Diciassette  dei  centodiciotto  posti  di   assistente   ordinario
disponibili ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18
della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono ripartiti come segue: 
    

                                                              Numero
                                                            dei posti
                UNIVERSITA' DI TRIESTE

Facolta' di medicina e chirurgia:
 1) cattedra di anatomia umana normale...................       1
 2) cattedra di chimica biologica........................       1
 3) cattedra di clinica pediatrica.......................       1
 4) cattedra di clinica ortopedica.......................       1
 5) cattedra di puericultura.............................       1

                UNIVERSITA' DI VENEZIA

Facolta' di chimica industriale:
 1) cattedra di chimica generale ed inorganica...........       3
 2) cattedra di esercitazioni di preparazioni chimiche...       1
 3) cattedra di chimica organica.........................       3
 4) cattedra di chimica organica superiore...............       1
 5) cattedra di chimica fisica  .........................       1
 6) cattedra di istituzioni di matematiche...............       1
 7) cattedra di esercitazioni di analisi chimica qualita-
tiva.....................................................       1
 8) cattedra di fisica sperimentale......................       1

    
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 1° luglio 1970 
 
                               SARAGAT 
 
                                                               MISASI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 agosto 1970 
  Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 32. - CARUSO