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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1970, n. 268

Ripartizione di sedici posti di assistente universitario del contingente di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

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Testo in vigore dal: 3-6-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con  il  quale
sono stati complessivamente istituiti per  gli  anni  accademici  dal
1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario,  di  cui
milletrecento durante l'anno accademico 1969-70; 
  Visto  l'art.  18,  secondo  comma,  della  stessa  legge  n.   62,
concernente  la  riserva  di  almeno  un  ventesimo  dei   posti   di
assistente, non vincolati agli assistenti straordinari, per sopperire
alle  esigenze  delle  universita',  degli  istituti  di   istruzione
universitaria,  delle  facolta'  e  scuole  nonche'  degli   istituti
scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967,  n.
761; 12 febbraio 1968, n. 146 e 6 dicembre 1968, n. 1382, con i quali
in sede  di  ripartizione  dei  posti  di  assistente  di  ruolo  non
vincolati a concorsi riservati, istituiti  per  gli  anni  accademici
1966-67, 1967-68 e 1968-69, vennero accantonati, ai sensi e  per  gli
effetti del  citato  secondo  comma  della  legge  n.  62,  art.  18,
rispettivamente venticinque,  quarantanove  e  sessantotto  posti  di
assistente ordinario; 
  Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4  marzo
1969,  n.  152,  con  il  quale,  tenuto  conto  delle   ripartizioni
effettuate sui posti come sopra accantonati,  la  disponibilita'  dei
posti stessi e' stata calcolata in quarantotto unita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  febbraio  1970,
n. 135, con il quale in sede di ripartizione, dei posti di assistente
non vincolati a concorsi riservati istituiti  per  l'anno  accademico
1969-70, sono stati accantonati, ai sensi e per gli effetti del  piu'
volte citato secondo comma dell'art. 18  della  legge  n.  62,  altri
ottantasei posti di assistente per cui la riserva dei  posti  tuttora
disponibili ammonta a complessive centotrentaquattro unita'; 
  Vista la legge 21 marzo 1967, n. 160, con  la  quale,  in  sede  di
statizzazione della Universita' di Lecce, sono stati  assegnati  alla
facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali  di  quella
universita' ventiquattro posti di assistente ordinario da  prelevarsi
sul contingente di cui all'art. 18, secondo  comma,  della  legge  24
febbraio 1967, n. 62; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1968, n.
850,  con  il  quale,  in  sede  di   modificazione   dello   statuto
dell'Universita' di Padova, e' stata istituita la facolta' di scienze
statistiche demografiche ed attuariali  con  l'assegnazione  di  otto
posti di assistente di ruolo da prelevarsi  sul  contingente  di  cui
all'art. 18, secondo comma, della predetta legge n. 62; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  1969,
n. 847,  con  il  quale,  in  sede  di  modificazione  dello  statuto
dell'Universita' di Siena, e' stata istituita - con sede in Arezzo  -
la facolta' di  magistero,  con  la  assegnazione  di  sei  posti  di
assistente di ruolo da prelevarsi sul contingente di cui all'art. 18,
secondo comma, della predetta legge n. 62; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  1969,
n. 924,  con  il  quale,  in  sede  di  modificazione  dello  statuto
dell'Universita' di Venezia, e'  stata  istituita,  fra  l'altro,  la
facolta' di lettere e filosofia con l'assegnazione di dieci posti  di
assistente di ruolo da prelevarsi sul contingente dei  posti  di  cui
all'art. 18, secondo comma, della stessa legge n. 62; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1969,  n.
152; con il quale, in sede di ripartizione  dei  posti  riservati  ai
sensi del secondo comma dello art. 18 della legge n. 62,  sono  stati
ripartiti, fra l'altro, ventitre dei ventiquattro posti previsti  per
la   facolta'   di   scienze   matematiche,   fisiche   e    naturali
dell'Universita' di Lecce, e sette degli otto posti previsti  per  la
facolta'  di   scienze   statistiche   demografiche   ed   attuariali
dell'Universita' di Padova; 
  Considerata l'opportunita' di ripartire, in relazione alle esigenze
rappresentate  dalla  facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali dell'Universita' di Lecce l'ultimo  dei  ventiquattro  posti
previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 21  marzo
1967, n. 160; 
  Considerata l'opportunita' di ripartire, in relazione alle esigenze
rappresentate dalla facolta' di scienze statistiche, demografiche  ed
attuariali dell'Universita' di Padova  l'ottavo  posto  previsto  dal
citato decreto del Presidente della Repubblica  25  maggio  1968,  n.
850; 
  Considerata l'opportunita' di ripartire, in relazione alle esigenze
rappresentate dalla facolta' di magistero dell'universita' di Siena i
sei posti di assistente di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1969, n. 847  e,  in  relazione  alle  esigenze
rappresentate dalla facolta' di lettere e filosofia  dell'Universita'
di Venezia sette dei dieci posti di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31  ottobre  1969,  n.  924,  facendosi  riserva  di
ripartire con successivo provvedimento i tre posti restanti; 
  Considerata l'opportunita' di  assegnare,  per  le  esigenze  della
facolta'  di   scienze   statistiche   demografiche   ed   attuariali
dell'Universita' di Padova, un altro posto di assistente ordinario da
prelevarsi dai posti di assistente accantonati ai  sensi  e  per  gli
effetti del piu' volte citato secondo comma dell'art. 18 della  legge
24 febbraio 1967, n. 62,  tenuto  conto  delle  disponibilita'  sulla
riserva dei posti tuttora a disposizione per  le  facolta'  istituite
dopo il 31 dicembre 1965; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Sedici  dei  centotrentaquattro  posti  di   assistente   ordinario
disponibili ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18
della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono ripartiti come segue: 
                                                            Numero 
                                                            dei posti 
                  UNIVERSITA' DI LECCE 
 
  Facolta' di Scienze matematiche fisiche e naturali: 
      1) cattedra di istituzioni di fisica matematica........ 1 
 
                  UNIVERSITA' DI PADOVA 
 
  Facolta' di Scienze statistiche demografiche ed attuariali: 
      1) cattedra di elementi di matematica.................. 1 
    2) cattedra di controllo statistico della qualita e 
statistica industriale..................................... 1 
 
             UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA 
 
  Facolta' di Magistero: 
      1) cattedra di lingua e letteratura italiana........... 1 
      2) cattedra di lingua e letteratura latina............. 1 
      3) cattedra di pedagogia............................... 1 
      4) cattedra di storia.................................. 1 
      5) cattedra di filosofia............................... 1 
      6) cattedra di geografia............................... 1 
 
             UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA 
 
  Facolta' di lettere e filosofia: 
      1) cattedra di letteratura italiana.................... 1 
      2) cattedra di letteratura latina...................... 1 
      3) cattedra di letteratura greca....................... 1 
      4) cattedra di storia della filosofia.................. 1 
    5) cattedra di storia romana, con esercitazioni di epi- 
grafia romana.............................................. 1 
      6) cattedra di lingua e letteratura francese........... 1 
      7) cattedra di lingua e letteratura inglese............ 1 
 
  Il presente decreto munito del sigillo dello  Stato  sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1970 
 
                               SARAGAT 
 
                                                      FERRARI AGGRADI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1970 
  Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 80. - CARUSO