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DECRETO-LEGGE 2 luglio 1969, n. 319

Regime fiscale di alcuni prodotti tessili.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 agosto 1969, n. 478 (in G.U. 07/08/1969, n.201).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1971)
Testo in vigore dal: 31-12-1971
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 3
gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella
legge 8 dicembre 1961, n. 1266;
  Visto  il  decreto-legge  23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella
legge 13 dicembre 1964, n. 1349;
  Visto  il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  giugno  1940,  n. 762, e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  12 agosto 1957, n. 757, modificata dalle leggi 21
marzo 1958, n. 767 e 1 marzo 1968, n. 245;
  Visto  il  decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24;
  Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successiva proroga;
  Visto  il  decreto-legge  7  ottobre 1965, n. 1118, convertito, con
modificazioni,  nella legge 4 dicembre 1965, numero 1309 e successiva
proroga;
  Vista la legge 29 maggio 1967, n. 370;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di sospendere
l'applicazione  dell'imposta  di fabbricazione sui filati di cotone e
di   fiocco   di  fibre  artificiali  e  sintetiche  e  di  istituire
un'addizionale  speciale  all'imposta  generale  sull'entrata  per le
materie   prime  tessili  di  cotone,  nonche'  di  apportare  talune
modificazioni  in materia di imposta generale sull'entrata ed imposta
di fabbricazione su taluni tipi di filati e lamette;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  il  tesoro,  per  il  bilancio e per la programmazione
economica,  per  l'industria  il  commercio  e l'artigianato e per il
commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  sospesa,  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto
fino   al   31   dicembre   1971,   l'applicazione   dell'imposta  di
fabbricazione nonche' della corrispondente sovrimposta di confine sui
filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui
ai  paragrafi  I) e II) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961,
numero 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, numero 1266.
  I  canoni  di  abbonamento  all'imposta di fabbricazione dovuta per
l'anno  in  corso  dai fabbricanti di filati indicati al primo comma,
sono  ridotti  della  quota parte relativa al periodo compreso tra la
data  di  entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza
dei canoni stessi.((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L. 6 dicembre 1971, n. 1054 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che  "E' prorogata fino alla data dell'entrata in vigore dell'imposta
sul  valore aggiunto la sospensione dell'applicazione dell'imposta di
fabbricazione nonche' della corrispondente sovrimposta di confine sui
filati  di  lana  di  cui  all'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre
1965,  n.  1118,  convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre
1965,  n.  1309,  e  successive  modificazioni, nonche' sui filati di
cotone  e  di  fiocco  di  fibre  artificiali  e  sintetiche  di  cui
all'articolo  1  del  decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319; convertito
con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478.
  Sono,  inoltre,  prorogate  fino alla data medesima le disposizioni
fiscali  correlative  alla  sospensione  di  cui  al precedente comma
previste  dal  decreto-legge  7 ottobre 1965; n. 1118, convertito con
modificazioni  nella  legge  4  dicembre  1965, n. 1309, e successive
modificazioni,  nonche'  dal  decreto-legge  2  luglio  1969, n. 319,
convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478.
  Le  norme  contenute  nel  presente  articolo  hanno  effetto dal 1
gennaio 1972."