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LEGGE 18 marzo 1968, n. 293

Norme integrative della legge 7 febbraio 1958, n. 88, relativa agli istituti superiori di educazione fisica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 19-4-1968
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  decreti di riconoscimento degli istituti superiori di educazione
fisica,  di  cui  all'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88,
hanno  effetto  per  i  corsi  che  si terranno a decorrere dall'anno
accademico  successivo  alla  data  di  emanazione  dei  decreti.  La
medesima  norma  si  applica per le eventuali modifiche degli statuti
degli istituti superiori di educazione fisica.