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LEGGE 17 febbraio 1968, n. 119

Disposizioni finanziarie a favore delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 23-3-1968
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per    l'esercizio    delle   ferrovie   Schio-Rocchette-Asiago   e
Thiene-Rocchette-Arsiero  il  limite massimo di sovvenzione stabilito
in  lire  600.000  a  chilometro dall'articolo 2 della legge 2 agosto
1952,  n.  1221,  e'  elevato  a  lire  1.578.100 a chilometro per il
periodo  dal  1  luglio 1952 al 31 dicembre 1963, e, cioe', sino alla
data  di  attuazione del piano di trasformazione in autoservizi delle
ferrovie  medesime  in  conformita'  del voto 31 ottobre 1963, numero
269/  A,  espresso  dalla commissione istituita a norma della legge 2
agosto 1952, n. 1221.