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LEGGE 19 dicembre 1967, n. 1224

Proroga a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-1-1968
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine di centoventi giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4
e  5  della  legge  23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del
condono   delle   sanzioni   non  aventi  natura  penale  in  materia
tributaria,  modificato  dalla  legge  15  maggio  1967,  n.  283, e'
ulteriormente prorogato al 30 dicembre 1967.