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LEGGE 12 dicembre 1967, n. 1220

Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 28-12-1967
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  contenute  nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, in
materia  di  anticipazioni  da  parte  dello  Stato  delle  rette  di
spedalita'  dovute  dai  comuni agli ospedali civili ed alle cliniche
universitarie  che  esercitano  servizio  di  pronto  soccorso,  sono
prorogate sino al 31 dicembre 1970.