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LEGGE 22 luglio 1966, n. 606

Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1982)
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Testo in vigore dal: 21-8-1966
al: 8-3-1971
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contratto  di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve
avere  una  durata  non  inferiore  a  quella  del ciclo di rotazione
colturale praticato nel fondo e comunque non inferiore a sei anni.
  Se non e' stata data disdetta da una delle parti almeno dodici mesi
prima della scadenza, il contratto si rinnova per lo stesso periodo.
  Nonostante la disdetta data dal locatore, il contratto e' prorogato
di diritto alla sua prima scadenza per un periodo non superiore a tre
anni, se l'affittuario ne fa richiesta almeno dodici mesi prima della
suddetta scadenza e salvo che il locatore dichiari di voler concedere
il  fondo  in  affitto  ad  uno  o piu' coltivatori diretti singoli o
associati o assumerne la diretta conduzione. Se il locatore, entro un
anno  dall'ottenuta  disponibilita'  del  fondo,  non avra' adempiuto
all'impegno  assunto  con  tale  dichiarazione, ovvero se cessa senza
giusta  causa  dal  condurre  direttamente  il  fondo prima che siano
trascorsi  3  anni,  il  disdettato avra' diritto al risarcimento del
danno  e  al  ripristino  del contratto, salvi i diritti dei terzi in
buona  fede. La relativa azione dell'affittuario si prescrive entro 2
anni.
  In  caso  di  vendita  o  di  concessione  in enfiteusi del"fondo a
coltivatori  diretti  singoli  o associati, o di vendita agli Enti di
sviluppo,  ai  sensi  dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n.
590,  od  alla  Cassa  per  la  formazione  della  piccola proprieta'
contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo
1948,  n.  121,  il  contratto  di  affitto  si  risolve  al  termine
dell'annata  agraria  successiva  a  quella  in  cui  e' stipulata la
vendita  o  la  concessione  in  enfiteusi,  purche'  sia  stata data
disdetta almeno un anno prima di questo termine. Nessun indennizzo e'
dovuto   per   effetto   di   tale   risoluzione,  fermo  il  diritto
dell'affittuario  di  essere  indennizzato delle migliorie a norma di
legge o di contratto.
  La  disdetta,  di  cui ai commi secondo e quarto, e la richiesta di
cui  al  terzo  comma  del presente articolo non hanno effetto se non
sono  comunicate  mediante  raccomandata  con avviso di ricevimento o
mediante atto notificato.