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LEGGE 21 luglio 1965, n. 913
Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione nelle scuole per infermiere ed infermieri generici.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1966)
(GU n.192 del 02-08-1965)
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