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LEGGE 21 luglio 1965, n. 913

Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione nelle scuole per infermiere ed infermieri generici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1966)
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Testo in vigore dal:  17-8-1965 al: 1-6-1966
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, primo comma, il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole è elevato a 45 anni. Detta elevazione sarà limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della predetta legge 29 ottobre 1954, n. 1046, gli aspiranti di cui al comma precedente del presente articolo sono esonerati dalla frequenza del tirocinio pratico, fermo restando l'obbligo della frequenza delle lezioni teoriche.