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LEGGE 21 luglio 1965, n. 913

Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione nelle scuole per infermiere ed infermieri generici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1966)
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Testo in vigore dal: 2-6-1966
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((In  deroga  a  quanto  disposto  dall'articolo  6  della legge 29
ottobre  1954,  n.  1046,  primo comma, il limite massimo di eta' per
l'ammissione alle scuole e' elevato a 45 anni. Detta elevazione sara'
limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.))