Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'art. 1 del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola
ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni
dell'Esercito e della Marina licenziati in forza del regio decreto 19
aprile 1923, n. 945, successivamente riassunti in servizio con la
qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo
compreso tra il 1 luglio 1923 e il 31 dicembre 1926.