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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 809

Nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e ai lavoranti permanenti delle Amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/12/1964)
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Testo in vigore dal:  17-12-1964
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Art. 3


Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano nei confronti di coloro i quali, successivamente all'allontanamento dal servizio ivi previsto, e prima del 25 luglio 1943, abbiano ottenuto altro impiego alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 2 novembre 1964, n. 1234 ha disposto (con l'art. 1) che a modifica di quanto disposto dal presente articolo, è concesso ai lavoratori di cui allo stesso, i quali, nel periodo di servizio prestato, non abbiano maturato trattamento di quiescenza, il trattamento di quiescenza secondo le norme dell'art. 1, primo comma, del presente decreto.