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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 809

Nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e ai lavoranti permanenti delle Amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/12/1964)
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Testo in vigore dal:  16-7-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1


Ai salariati a matricola e ai lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'esercito e della marina licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e successivamente non riassunti in servizio ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del decreto stesso, qualora risulti indubitabilmente comprovato dagli atti in possesso dell'Amministrazione che motivo esclusivo della mancata riassunzione sia stato quello di aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste o dato altre positive manifestazioni di antifascismo, spetta la liquidazione del trattamento di quiescenza previa ricostruzione della carriera e con il computo del periodo intercorso dalla data di allontanamento dal servizio sino al raggiungimento dei limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo, previsti rispettivamente dagli articoli 145 e 154 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, numero 70, ovvero, se non siano stati ancora raggiunti i limiti predetti, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il personale di cui al precedente comma, ammesso al predetto trattamento di quiescenza, è tenuto al rimborso all'Erario dell'indennità prevista dall'art. 9 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, eventualmente percepita in luogo di pensione.
Il trattamento di quiescenza concesso dal presente articolo ha decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Al personale che, allontanato dal servizio nelle condizioni previste dal primo comma, abbia presentato domanda di riassunzione in servizio anteriormente al 1 giugno 1947, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e successive integrazioni.