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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2194

Determinazione dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 gennaio 1961, n. 1443.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 22-2-1964
al: 23-7-1965
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'art.  4,  commi quarto e quinto, e l'art. 5 della legge 31
dicembre 1961, n. 1443;
 Visto l'art. 20, comma terzo, della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
  Visto l'art. 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;
  Visto  l'art.  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19;
  Sentiti  i  Consigli  di  amministrazione  degli  Istituti  ed Enti
gestori dell'assistenza di malattia per i pensionati, di cui all'art.
2  della  legge  4  agosto  1955,  n.  692,  modificato  ed integrato
dall'art.  1  della legge 4 dicembre 1956, n. 1405, dall'art. 1 della
legge 29 novembre 1957, n. 1177 e dall'art. 8 della legge 29 novembre
1962, n. 1655;
  Ritenuta  la  necessita' di provvedere, per ciascuna delle gestioni
dell'assicurazione    contro   le   malattie,   alla   determinazione
dell'aliquota    addizionale   alla   misura   del   contributo   per
l'assicurazione di malattia di cui all'art. 5 della legge 31 dicembre
1961, n. 1443;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'addizionale  contributiva  di  cui  all'art.  5  della  legge  31
dicembre  1961,  n.  1443,  dovuta  agli Enti di cui all'art. 2 della
legge   4   agosto  1955,  n.  692,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  sulla  base  delle  retribuzioni corrisposte a tutti i
lavoratori  dipendenti  che,  dopo  il pensionamento, sono assistiti,
quali  pensionati, dall'Ente o Istituto al quale l'addizionale stessa
si riferisce, e' determinata nelle seguenti misure:
    3,80%  per  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione contro le
malattie;
    2,80%  per l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli
impiegati dell'agricoltura;
    3,80%  per  l'istituto  nazionale di previdenza per i giornalisti
italiani "Giovanni Amendola";
    3,25% per la Cassa mutua provinciale di malattia di Trento;
    2,80% per la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano;
    1,15%  per  l'Ente  nazionale  di  previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo;
    0,70% per l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti
di diritto pubblico.
  Per  l'Ente  nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti
statali  l'addizionale  di  cui  al precedente comma e' pari al 2,80%
dello  stipendio, paga o retribuzione e della tredicesima mensilita',
di cui l'1,05% a carico del dipendente, nonche' all'1,33% delle quote
di  aggiunta  di  famiglia,  di cui lo 0,50% a carico del dipendente,
considerando  tali emolumenti limitatamente all'80% della loro misura
lorda.