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LEGGE 19 luglio 1960, n. 757

Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, nonchè alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-8-1960
al: 19-12-1974
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Gli articoli 10  e  12  della  legge  24  dicembre  1908,  n.  783,
modificati con il decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio  1919,  n.
123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con  la  legge  2
ottobre 1940, n. 1406, e con la legge 10 dicembre 1953, n. 936,  sono
sostituiti dai seguenti: 
 
  Art. 10. - "L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere  a
trattativa  privata  e  per  licitazione  privata  e   senza   previo
esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili  il  cui
valore di stima non  superi  le  lire  6.000.000.  Quando  concorrono
speciali circostanze  di  convenienza  o  di  utilita'  generale,  da
indicarsi   nel    decreto    di    approvazione    del    contratto,
l'Amministrazione e' autorizzata  a  vendere  i  beni  disponibili  a
trattativa privata o per licitazione privata fino al  limite  massimo
del valore di stima di lire 15.000.000. 
  Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000,  dovra'  essere
sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto". 
 
  Art. 12. - "L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere  a
trattativa privata, ai Comuni, alle Province e ad altri Corpi  morali
legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando
il valore di stima non superi le lire 100.000.000. 
  E' altresi' autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni
che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50.000.000. 
  E' infine autorizzata, quando concorrono  speciali  circostanze  di
convenienza o di  utilita'  generale  da  indicarsi  nel  decreto  di
approvazione del contratto, a permutare  a  trattativa  privata,  con
privati, i suindicati  beni  che  abbiano  un  valore  di  stima  non
superiore a lire 15.000.000. 
  Anche nei casi previsti dal  presente  articolo,  il  Consiglio  di
Stato  dovra'  essere  richiesto  di  pronunciarsi  sul  progetto  di
contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di
permuta superi le lire 4.500.000". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 19 luglio 1960 
 
                               GRONCHI 
 
                                               TAMBRONI - TRABUCCHI - 
                                                 TAVIANI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA