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DECRETO-LEGGE 28 aprile 1960, n. 342

Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 1960, n. 584 (in G.U. 27/06/1960, n.156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1960)
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Testo in vigore dal: 28-6-1960
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Visto  il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli
spiriti,  approvato  con  decreto  ministeriale  8  luglio 1924, e le
successive modificazioni;
  Visto   il  decreto-legge  18  aprile  1950,  n.  142,  concernente
modificazioni  al  regime  fiscale  degli  spiriti  per  agevolare la
distillazione  del  vino  e  alle  disposizioni  relative alla minuta
vendita  degli  estratti  ed essenze per la preparazione dei liquori,
convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331;
  Vista  la  legge  7  dicembre  1951,  n.  1559,  che  disciplina la
produzione ed il commercio delle acquaviti;
  Visto  il  decreto-legge  18  marzo  1952,  n.  118, concernente il
ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la
distillazione  del  vino,  convertito in legge con la legge 15 maggio
1952, n. 457;
  Visto  il  decreto-legge  3  dicembre  1953,  n.  879,  concernente
modificazioni  all'imposta  di  fabbricazione  ed ai diritti erariali
sugli  alcoli,  convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio
1954, n. 3;
  Visto  il  decreto-legge  16  settembre  1955,  n. 836, concernente
proroga  e  modifica del regime fiscale sugli alcoli, convertito, con
modificazioni, in legge con la legge 15 novembre 1955, n. 1037;
  Visto  il  decreto-legge  16  marzo  1957,  n.  69,  concernente il
ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito
e  l'acquavite di vino accordato con il decreto-legge 18 aprile 1950,
n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito, con
modificazioni, in legge con la legge 12 maggio 1957, n. 307;
  Visto  il  decreto-legge  14  settembre  1957,  n. 812, concernente
agevolazioni  temporanee  eccezionali per lo spirito e l'acquavite di
vino, convertito, con modificazioni, in legge con la legge 27 ottobre
1957, n. 1031;
  Vista  la  legge  1  luglio  1959, n. 458, concernente agevolazioni
temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
  Vista la legge 30 luglio 1959, n. 560, concernente la proroga delle
agevolazioni  temporanee  eccezionali per lo spirito e l'acquavite di
vino;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' e l'urgenza di sostenere il
mercato  vitivinicolo  con  particolari agevolezze eccezionali per lo
spirito e l'acquavite di vino;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta dei Ministri per le finanze, per il bilancio, per il
tesoro e per l'agricoltura e foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  lo spirito ottenuto, dal 12 aprile 1960 ((al 15 luglio)) 1960,
dalla  distillazione  di  vini  denunciati  come  genuini,  anche  se
acescenti  o  alterati,  e  tali  riconosciuti  dalla Amministrazione
finanziaria,  e' accordato, nella misura del 92 per cento, un abbuono
d'imposta,  depurata  dell'abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2
del   decreto-legge   3   dicembre  1953,  n.  879,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione
d'imposta  di  cui all'art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n.
836, convertito, con modificazioni, nella, legge 15 novembre 1955, n.
1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso art. 9.
  L'abbuono  e'  accordato a condizione che lo spirito sia depositato
in  magazzini  fiduciari  dai  quali  potra' essere estratto, dopo il
primo  anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno
dei quattro anni successivi.
  Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello della agricoltura e
delle   foreste   e   con  quello  dell'industria  e  del  commercio,
provvedera' a garantire, con particolari controlli, la genuinita' dei
vini ammessi alla distillazione agevolata.