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LEGGE 21 febbraio 1957, n. 88

Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie della penisola Salentina ed altre norme integrative e modificative della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-4-1957
al: 21-12-2008
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il  limite  massimo  di  lire  1.400.000  a  chilometro,  stabilito
dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n.  1221,  e  elevato  per  le
sovvenzioni da accordarsi alla Societa' anonima per le  ferrovie  del
Sud-est per l'attuazione del piano di ammodernamento  delle  ferrovie
della penisola Salentina, ritenuto ammissibile  con  voto  17  maggio
1955, n. 30-A, dalla Commissione istituita con l'art. 1  della  legge
medesima, a lire 3.327.000 a chilometro per il periodo dal 1°  luglio
1952 alla data di ultimazione delle opere,  da  eseguirsi  entro  tre
anni dalla data di pubblicazione  della  presente  legge,  e  a  lire
2.894.000 a chilometro  per  il  periodo  successivo  di  25  anni  a
decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse. 
  Dette sovvenzioni, determinate sulla base di previsione di spese  e
di introiti che tengono conto anche dei risultati di esercizio  delle
linee automobilistiche in con cessione alla Societa'  medesima  nella
penisola Salentina, sostituiscono  quelle  accordate  con  l'art.  16
dell'atto  di  concessione  14  ottobre  1931,  approvato  con  regio
decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480,  convertito  nella  legge  25
aprile 1932, n. 459, e saranno assoggettate soltanto  alle  revisioni
previste dall'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.