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LEGGE 10 maggio 1955, n. 509

Aumento dei contributi dello Stato, della Regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino a favore dell'Ente "Parco nazionale del Gran Paradiso".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-7-1955
al: 9-4-1964
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente "Parco
nazionale  del  Gran  Paradiso",  di  cui  all'art.  1 della legge 10
novembre  1949,  n.  866,  e'  elevato,  a  decorrere  dall'esercizio
finanziario 1953-54, da lire 20 milioni a lire 30 milioni.
  A  decorrere dallo stesso esercizio finanziario sono elevati a lire
12  milioni  e 500 mila i contributi a carico, rispettivamente, della
regione  Valle  d'Aosta  e della provincia di Torino, di cui ai commi
secondo  e  terzo  dell'art.  10  del  decreto  legislativo  del Capo
provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871.