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LEGGE 15 giugno 1955, n. 507

Trattamento previdenziale al personale femminile collegiato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-7-1955
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale  femminile  collegiato delle istituzioni pubbliche di
assistenza   e  beneficenza,  che  lascia  il  servizio  senza  avere
conseguito   il   diritto  a  pensione  secondo  le  norme  contenute
nell'ordinamento  di  previdenza  per  i salariati degli Enti locali,
approvato   con   legge   25   luglio  1941,  n.  934,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  ha  diritto alla restituzione, senza
interessi,  dei  contributi  versati  alla  Cassa di previdenza per i
salariati degli Enti locali, sia per la quota a carico dell'Ente, sia
per  la  quota  a proprio carico, fatta deduzione della quota che, ai
sensi  del  successivo articolo 2, dovra' essere versata all'Istituto
nazionale  della  previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria
per  la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell'art.
3  del  regio  decreto-legge  14  aprile  1939,  n. 636, e successive
modificazioni.