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LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2529

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 24-1-1953
al: 23-12-1954
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Azienda  di  Stato  per  i  servizi  telefonici  e' autorizzata a
provvedere  all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di
Comune aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti ed in quelle
che,  avendo  una  popolazione compresa tra i 1000 ed i 500 abitanti,
siano distanti piu' di 10 chilometri dal piu' vicino posto telefonico
pubblico.
  L'Azienda  medesima  potra',  inoltre,  provvedere  ai collegamenti
telefonici  nelle  rimanenti  frazioni, quando queste risultino avere
una notevole importanza economica, ed i Comuni interessati concorrano
in ragione della meta' della spesa.
  L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' altresi' autorizzata
a   concorrere,   per   la   meta'   della   spesa,  in  luogo  delle
Amministrazioni  comunali,  con  le  concessionarie  di  zona,  nella
esecuzione  di impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi dei
Comuni  di  nuova istituzione e non collegati ai sensi della legge 28
luglio 1950, n. 690.
  Le  autorizzazioni  di  cui  al  presente articolo avranno vigore a
partire dall'esercizio 1952-53 e sino all'esercizio 1955-56.