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LEGGE 12 luglio 1951, n. 560

Partecipazione di rappresentanti degli artigiani e dei coltivatori diretti nelle Giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-8-1951
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fanno parte della Giunta di ciascuna Camera di commercio, industria
ed  agricoltura,  con  voto  deliberativo,  oltre  i  quattro  membri
indicati  nell'art.  9  del  decreto  legislativo  luogotenenziale 21
settembre  1944,  n.  315, anche un rappresentante degli artigiani ed
uno dei coltivatori diretti.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 luglio 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - TOGNI -
                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI